Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 20 pagine
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della base di calcolo per l’imposta sull’acquisto dei loro clienti. Per questo gli «organizzatori di manifestazioni» vengono cancellati in questo articolo.
Art. 155 cpv. 1
In futuro non sarà più obbligatorio presentare la fattura originale. Con la progressiva digitaliz- zazione aumenteranno continuamente le fatture originali in formato digitale e pertanto la stampa presentata non rappresenta una fattura originale. Inoltre, grazie a questa modifica è possibile portare avanti il processo di automatizzazione e digitalizzazione dell’elaborazione delle domande di rimborso. Si pone anche rimedio a una disparità di trattamento a favore dei contribuenti sul territorio svizzero, visto che in virtù del libero apprezzamento delle prove non necessitano di giustificativi originali per fare valere l’imposta precedente.
Art. 166d
Le cifre d’affari realizzate nel periodo fiscale precedente, comprensive di IVA, sono determi- nanti per stabilire se è possibile applicare il rendiconto annuale a partire dall’entrata in vigore. Se al momento dell’entrata in vigore della disposizione di legge, l’assoggettamento esisteva da meno di un anno, le cifre d’affari realizzate devono essere riportate a 12 mesi.
Art. 166e
Con l’entrata in vigore di queste nuove disposizioni tutti i contribuenti che applicano il metodo di rendiconto effettivo possono passare al metodo delle aliquote saldo oppure, se rientrano nell’articolo 97 capoverso 1, al metodo delle aliquote forfetarie. Questo anche se sono passati da poco al metodo di rendiconto effettivo e secondo il diritto vigente dovrebbero attendere an- cora prima di poter aderire nuovamente al metodo precedente. Con l’entrata in vigore è in ogni caso possibile anche passare al metodo di rendiconto effettivo, quindi anche se in quel mo- mento la persona ha applicato il metodo delle aliquote saldo per meno di un anno o il metodo delle aliquote forfetarie per meno di tre anni.
4 Ripercussioni
Le disposizioni di esecuzione relative alla LIVA parzialmente riveduta non hanno ripercussioni sul piano del diritto internazionale, delle finanze o sull’effettivo del personale indipendenti dalla legge stessa. Le modifiche che sono state apportate indipendentemente dalla revisione par- ziale della LIVA hanno ripercussioni finanziarie solo marginali.
4.1 Ripercussioni per i contribuenti
Se i contribuenti allestiscono il rendiconto con le aliquote saldo o con le aliquote forfetarie pos- sono generalmente beneficiare delle semplificazioni dei metodi delle aliquote saldo e delle ali- quote forfetarie. In taluni casi, tuttavia, queste semplificazioni possono comportare un onere leggermente maggiore. Le restanti modifiche apportate indipendentemente dalla revisione par- ziale della LIVA non hanno alcuna ripercussione o hanno ripercussioni solo trascurabili per i contribuenti.
4.2 Ripercussioni per la Confederazione
Le modifiche che sono state apportate indipendentemente dalla revisione parziale della LIVA non hanno complessivamente ripercussioni né finanziarie né sull’effettivo del personale per la Confederazione: le modifiche più consistenti si concentrano nell’ambito del metodo delle ali- quote saldo e in quello delle aliquote forfetarie. Queste modifiche comportano da un lato un onere maggiore per l’AFC, dato dalla necessità di controllare le correzioni in caso di passaggio