Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 20 pagine
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efficacia. Se intende rinunciare al rendiconto annuale all’inizio del periodo fiscale successivo, deve effettuare puntualmente una nuova notifica all’AFC.
Il capoverso 2 indica quando l’AFC può revocare l’autorizzazione ad applicare il rendiconto annuale:
Lettera a: le norme per l’applicazione del rendiconto annuale ricalcano in buona parte quelle per l’applicazione del metodo delle aliquote saldo. Allo stesso modo, infatti, è disposto che il contribuente non possa più applicare il rendiconto annuale a partire dal quarto periodo fiscale, se nel corso di tre anni consecutivi ha superato il limite della cifra d’affari di 5 005 000 franchi (inclusa l’IVA).
La lettera b enumera i casi in cui un adempimento insufficiente degli obblighi di rendiconto e/o di pagamento conduce all’esclusione dal rendiconto annuale. In questi casi l’esclusione non avviene all’inizio del periodo fiscale successivo ma all’inizio del secondo periodo fiscale suc- cessivo. Spesso infatti viene richiesta una proroga dei termini per la presentazione del rendi- conto, tale per cui i nuovi acconti vengono già stabiliti e fatturati sulla base del secondo anno precedente a quello in cui viene presentato il rendiconto. Per limitare l’onere amministrativo a carico dei contribuenti e dell’AFC è opportuno cercare di evitare il più possibile modifiche re- troattive del periodo di rendiconto. Non importa se nell’anno successivo gli obblighi di rendi- conto e di pagamento saranno adempiuti; l’esclusione non può più essere impedita.
Numero 1: l’AFC stabilisce l’ammontare degli acconti sulla base dei dati dell’ultimo periodo fiscale disponibile, di regola quindi sulla base del credito fiscale dell’anno precedente (cfr. art. 86a cpv. 2 LIVA). Per effetto delle naturali oscillazioni della cifra d’affari e della diversa attività d’investimento, l’ammontare del credito fiscale può divergere sensibilmente da quello del periodo precedente. Di conseguenza, gli acconti fatturati possono rivelarsi o troppo bassi o troppo elevati. Il contribuente può pertanto richiedere all’AFC un adeguamento degli acconti. Non è necessaria una motivazione e sono consentiti più adeguamenti all’anno. Esiste tuttavia il rischio che venga richiesta una riduzione eccessiva degli acconti, al fine di ottenere vantaggi in termini di liquidità disponibile. Il fine che anima il rendiconto annuale, però, non è quello di migliorare la liquidità, ma di alleggerire l’onere amministrativo per i contribuenti. L’AFC neces- sita pertanto di un appiglio che le consenta di procedere contro le riduzioni eccessive.
Primo lemma: in caso di applicazione del metodo di rendiconto effettivo e del metodo delle aliquote forfetarie sono previsti tre acconti e un pagamento finale. Un contribuente che nel corso dell’anno si rende conto di avere richiesto una riduzione eccessiva degli acconti deve richiederne l’aumento prima della scadenza dell’ultimo acconto; questo per evitare un’esclu- sione dal rendiconto annuale.
Secondo lemma: in caso di rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo è previsto un solo acconto. Se il contribuente ha richiesto una riduzione di questo acconto e dal rendiconto annuale presentato emerge che l’acconto ridotto è inferiore al 35 per cento dell’ammontare d’imposta del periodo fiscale, la riduzione è considerata eccessiva. A partire dalla scadenza dell’acconto non è più possibile una sua correzione.
Esempio: il 10 luglio la Treuhand Sagl, che adotta il metodo delle aliquote saldo, ha richiesto la riduzione dell’acconto da 9000 franchi a 4000 franchi. A settembre l’azienda si rende conto che la riduzione è eccessiva. Un adeguamento dell’acconto dopo la sua scadenza (31 ago- sto) non è più consentito. Se i 4000 franchi non corrispondono almeno al 35 per cento
dell’ammontare d’imposta dovuto per il periodo fiscale corrente, la Treuhand Sagl non potrà più avvalersi del rendiconto annuale dall’inizio del secondo anno successivo.
Numero 2: se il rendiconto non viene presentato entro i termini – anche una presentazione del rendiconto entro un termine esteso concesso dall’AFC è considerata effettuata entro i termini
– il contribuente viene dapprima sollecitato ad adempiere. Dopo la diffida infruttuosa l’AFC effettua una stima del credito fiscale nei limiti del suo potere d’apprezzamento. In questo caso si configura una violazione dell’obbligo di rendiconto che comporta l’esclusione dal rendiconto annuale.
Numero 3: se l’AFC promuove l’esecuzione del pagamento finale, si configura una violazione degli obblighi di pagamento, che comporta l’esclusione dal rendiconto annuale.