Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 20 pagine
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Art. 75 cpv. 3
Correzione di un errore che si è ripercosso a sfavore dei contribuenti. Per una corretta riduzione della deduzione dell’imposta precedente, i sussidi versati per coprire un disavanzo d’esercizio vanno posti in relazione alle entrate complessive e non alla cifra d’affari complessiva. Le entrate complessive comprendono, oltre alla cifra d’affari, anche le entrate provenienti da sussidi, doni e attività sovrane.
Art. 76a
Questo articolo regolamenta come procedere quando una persona intende applicare il rendi- conto annuale all’inizio del suo assoggettamento.
Capoverso 1: considerato che in caso di applicazione del rendiconto annuale l’AFC deve fattu- rare gli acconti, è evidente che la comunicazione di questa intenzione all’AFC deve essere sufficientemente tempestiva. Come per il metodo delle aliquote saldo, la richiesta di adesione deve quindi essere presentata entro 60 giorni dalla comunicazione del numero IVA.
Capoverso 2: il contribuente ha un diritto al rendiconto annuale. Nel caso di un nuovo contri- buente occorre quindi solo chiarire se la condizione dell’articolo 35 capoverso 1bislettera b LIVA è soddisfatta. Visto che di regola non esistono dati riferiti al passato, è determinante la cifra d’affari (inclusa l’IVA) preventivata nei primi 12 mesi dall’iscrizione nel registro dei contri- buenti IVA.
Il capoverso 3 stabilisce quanto tempo deve trascorrere prima che il contribuente possa aderire al rendiconto annuale qualora non abbia presentato all’AFC la relativa richiesta di adesione entro 60 giorni dalla comunicazione del numero IVA.
Esempio: l’AFC comunica alla Bau Sagl il numero IVA in data 10 giugno 2025. La Bau Sagl presenta la richiesta di applicazione del rendiconto annuale il 2 settembre 2025. L’impresa può aderire al rendiconto annuale non prima del 1° gennaio 2027.
Art. 76b
Capoverso 1: una comunicazione tardiva dell’intenzione di passare al rendiconto annuale non ha alcuna efficacia. Se intende passare al rendiconto annuale all’inizio del periodo fiscale suc- cessivo, il contribuente deve presentare una nuova richiesta entro i termini.
Capoverso 2: il contribuente ha un diritto ad aderire al rendiconto annuale. Devono tuttavia essere soddisfatte le seguenti condizioni.
Lettera a: conformemente all’articolo 35 capoverso 1bislettera b LIVA l’applicazione del rendi- conto annuale è consentita solo fino a una cifra d’affari di 5 005 000 franchi annui proveniente da prestazioni imponibili. Determinante è la cifra d’affari realizzata nel periodo fiscale prece- dente, comprensiva di IVA. In caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni conve- nute sono determinanti le controprestazioni convenute, in caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni ricevute, invece, la base di riferimento sono le controprestazioni ricevute.
Lettera b: il rendiconto annuale implica un rischio di perdita superiore per la Confederazione, e per questa ragione l’AFC deve avere la facoltà di negare il passaggio al rendiconto annuale ai contribuenti che non hanno adempiuto i loro obblighi di rendiconto e di pagamento dell’IVA o che li hanno adempiuti soltanto in parte (cfr. art. 35a cpv. 1 LIVA). Determinanti per questa decisione sono i tre periodi fiscali precedenti o, in caso di durata inferiore dell’assoggettamento, quanto accaduto dal momento dell’iscrizione nel registro dei contribuenti. Un rendiconto si con- sidera presentato entro i termini se viene depositato entro 60 giorni dopo la scadenza del pe- riodo di rendiconto o entro la proroga dei termini accordata dall’AFC. Se l’AFC accorda una proroga per la presentazione del rendiconto, anche il termine di pagamento del credito fiscale esigibile viene prorogato di conseguenza.
Art. 76c
Capoverso 1: se un contribuente non intende più applicare il rendiconto annuale deve notifi- carlo all’AFC per via elettronica tramite l’apposito portale. Una notifica tardiva non ha alcuna