Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 20 pagine

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Il progetto reca inoltre una serie di aggiornamenti e semplificazioni che non sono riconducibili alla revisione parziale della LIVA.

– Il metodo delle aliquote saldo e quello delle aliquote forfetarie devono essere semplificati.

Le modifiche principali sono:

– finora era possibile applicare solo fino a un massimo di due aliquote saldo; tale limi- tazione viene ora abrogata (art. 84–88 AP-OIVA) per favorire una maggiore corri- spondenza dell’aggravio dell’imposta tra il rendiconto allestito con il metodo effettivo e quello allestito con le aliquote saldo;

– viene eliminata la regolamentazione speciale per i settori misti e con essa la regola del 50 per cento (art. 89 AP-OIVA);

– in caso di adesione al metodo delle aliquote saldo o a quello delle aliquote forfetarie, nonché di uscita da tali metodi, ora le correzioni dovranno essere effettuate in analo- gia alla procedura in caso di modifiche d’utilizzazione (art. 79–82 AP-OIVA):

-- passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo di rendiconto semplificato: sul valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi, l’imposta è addebitata all’aliquota di cui all’articolo 25 LIVA (aliquote d’imposta al momento dell’acqui- sto). La dichiarazione deve avvenire nel rendiconto;

-- passaggio dal metodo di rendiconto semplificato al metodo di rendiconto effettivo: sul valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi, l’imposta è accreditata all’aliquota legale (aliquote d’imposta al momento dell’acquisto). La dichiarazione deve avvenire nel rendiconto;

– le procedure speciali relative al computo delle imposte precedenti sostenute in caso di esportazioni e prestazioni agli organi diplomatici nonché le procedure relative al computo dell’imposta precedente fittizia e all’imposizione dei margini devono essere eliminate per ragioni di semplificazione (art. 90 AP-OIVA). I moduli 1050, 1055 e 1056 vengono abrogati;

– superamento dei limiti per l’applicazione delle aliquote saldo (art. 81 AP-OIVA):

-- l’obbligo di passaggio al metodo di rendiconto effettivo all’inizio del quarto periodo fiscale deve essere sempre subordinato al superamento di uno o di entrambi i limiti nel corso di tre (in precedenza due) periodi fiscali consecutivi;

-- deve essere abrogata la regolamentazione speciale secondo cui superamenti del limite o dei limiti oltre una determinata soglia comporterebbero una revoca antici- pata o addirittura retroattiva dell’autorizzazione al rendiconto con le aliquote saldo;

– per il metodo delle aliquote forfetarie la durata minima di adesione e il periodo di attesa per rientrare in questo metodo sono ora di un intero periodo fiscale (in prece- denza tre o dieci periodi fiscali; art. 98 AP-OIVA).

– Imposizione di gruppo: deve essere precisato quando eventuali modifiche nella compo-

sizione del gruppo devono essere comunicate all’AFC e che ciò deve sempre avvenire per via elettronica attraverso l’apposito portale (art. 18–20 AP-OIVA).

– Deduzione dell’imposta precedente fittizia: i beni che un contribuente ha acquistato da

beneficiari di cui alla legge del 22 giugno 20071 sullo Stato ospite (LSO) non devono dare diritto alla deduzione dell’imposta precedente fittizia (art. 63 AP-OIVA) in quanto sono esentati dall’imposta.

– Le professioni di psicologo, farmacista e optometrista devono essere considerate profes-

sioni mediche e sanitarie (art. 35 AP-OIVA).

– Procedura di notifica: per i pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 15 000

franchi eseguiti tra contribuenti deve essere applicata la procedura di notifica.

– Secondo l’articolo 65a LIVA, per determinati atti negli ambiti dell’imposizione di gruppo,

del rendiconto annuale e dei metodi delle aliquote saldo e delle aliquote forfetarie deve essere utilizzato unicamente l’apposito portale elettronico dell’Amministrazione.

1 RS 192.12