Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/42: Revisione del Codice civile svizzero (Educazione non violenta) · 26 pagine

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Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Educazione non violenta)

dell’autorità parentale e adottare fin dall’inizio un approccio più ampio e incentrato sul minore100.

Secondo 2 partecipanti101 nel messaggio occorre definire il diritto del minore, affinché la norma dia un segnale e operi in particolare un cambiamento di mentalità dei genitori. Alcuni partecipanti102 reputano necessario indicare nel messaggio che non si tratta di una pretesa individuale esigibile in giudizio. Un’organizzazione103 sottolinea in via sussidiaria che, se non fosse fattibile inserire nel testo normativo un diritto del minore, questo aspetto andrebbe precisato nel messaggio.

Pure alcuni partecipanti104, che non sono d’accordo di introdurre nel testo di legge un diritto esplicito del minore a un’educazione non violenta, ritengono opportuno citarlo esplicitamente nei commenti alla modifica di legge.

4.1.5 Proposte per allargare la cerchia delle persone soggette all’obbligo educativo e introdurre un articolo separato

Due organizzazioni105 criticano la sistematica del CC che lega l’educazione non violenta all’autorità parentale e chiedono di prevedere due articoli separati. Anche se in Svizzera possono appellarsi a un eventuale diritto di correzione solamente coloro cui spetta il dovere di educare il minore, in quanto dovere che rientra nell’autorità parentale (genitori o tutore secondo l’art. 327c cpv. 1 CC), un’organizzazione106 sostiene che anche il genitore privo dell’autorità parentale è tenuto a impartire un’educazione non violenta quando esercita il diritto di visita, così come lo sono ad esempio i nonni che curano il nipote o più in generale chiunque si occupi dell’educazione del minore, che sia titolare o meno dell’autorità parentale. Unendo l’educazione non violenta all’autorità parentale, si pongono al centro i genitori e non il figlio107. Siccome nel CC non vi è una parte dedicata ai diritti del minore, la stessa organizzazione108 suggerisce di introdurre un nuovo articolo 272bis, con la norma programmatica sotto forma di principio guida, che consacri il diritto esplicito del figlio a un’educazione non violenta. L’articolo va inserito al capo primo (degli effetti della filiazione) del titolo ottavo (della comunione di figli coi genitori), subito dopo l’articolo 272 CC concernente i doveri vicendevoli.

Per 5 organizzazioni109 occorre vietare la violenza in tutti i rapporti educativi – e non limitarsi ai genitori – ed estendere il divieto a tutte le persone con compiti educativi. Sulla stessa linea, altri partecipanti propongono di applicare la disposizione ai genitori e alle persone di riferimento con compiti educativi e titolari della custodia («Eltern, resp. erziehungs- und sorgeberechtige Bezugspersonen»)110 oppure alle persone incaricate dell’educazione («mit der Erziehung betraute Personen»)111. Secondo 1 altra organizzazione112, la formulazione proposta

100 UNIGE (pag. 6)

101 SO (pag. 1), Ufficio dell’Ombudsman dei diritti dei bambini Svizzera (pag. 5)

102 chTP (pag. 2), NCBI Svizzera (pag. 3), Schlupfhuus Zürich (pag. 2), UNIGE (pag. 6), Associazione EDUCAZIONE SENZA VIOLENZA (pag. 2)

103 TGNS (pag. 1)

104 V. n. 4.1.1.

105 UNIGE (pag. 7), Ufficio dell’Ombudsman dei diritti dei bambini Svizzera (pag. 4 seg.)

106 UNIGE (pag. 7)

107 UNIGE (pag. 7)

108 UNIGE (pag. 7)

109 chTP (pag. 2), COFF (pag. 3), Schlupfhuus Zürich (pag. 2), SUPSI (pag. 2), Associazione EDUCAZIONE SENZA VIOLENZA (pag. 2)

110 COFF (pag. 3)

111 Ufficio dell’Ombudsman dei diritti dei bambini Svizzera (pag. 5)

112 TGNS (pag. 1)