Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/42: Revisione del Codice civile svizzero (Educazione non violenta) · 26 pagine
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Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Educazione non violenta)
quest’ambito, soprattutto perché alcuni studi dimostrano che non è sufficiente vietare la violenza nell’educazione per ridurre i casi. Ritengono che si possa trarre ispirazione dalla collaborazione efficace tra la Confederazione e i Cantoni, ad esempio nella lotta contro la violenza domestica. Gli stessi partecipanti chiedono che, in collaborazione con i Cantoni e parallelamente all’entrata in vigore della revisione del CC, sia prevista una serie di misure per sensibilizzare da un lato i titolari dell’autorità parentale sull’educazione non violenta e dall’altro i minori sui loro diritti nonché informare regolarmente gli specialisti.
Un’organizzazione177 propone di aggiungere un altro capoverso all’articolo 302 AP-CC, in base al quale la Confederazione promuova il diritto all’educazione non violenta tramite campagne di sensibilizzazione e altre misure efficaci di prevenzione e possa coordinare e sostenere le attività dei Cantoni e delle istituzioni private. Mentre un’altra178 suggerisce di completare la disposizione con un obbligo dei Cantoni di sensibilizzare i genitori all’educazione non violenta con attività di informazione pubbliche. Un altro partecipante179, invece, non ritiene necessario menzionare nel testo normativo la necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica, in quanto in caso di modifica di un testo normativo così importante dal punto di vista sociale come il Codice civile, tale compito è evidente, anche se nella pratica non viene sempre svolto in maniera efficace.
Un’organizzazione180 propone di istituire un servizio nazionale di coordinamento che gestisca le campagne e coordini le attività così come le offerte dei Cantoni. Aggiunge che ciò è importante anche in relazione al finanziamento che deve essere garantito dalla Confederazione. Un servizio di questo tipo avrebbe una panoramica delle offerte e sarebbe in grado di stabilire dove occorre intervenire. L’organizzazione auspica inoltre che sia creato un punto di contatto nazionale, poiché è importante indicare nelle campagne promosse in tutta la Svizzera un unico organismo di contatto, per garantire un accesso il più possibile a bassa soglia. Chiede infine che questi due organi siano menzionati nel testo normativo.
Un Cantone181, favorevole al progetto, non reputa opportuno che le autorità educhino le persone con compiti educativi e ritiene che nel caso dell’educazione non violenta lo Stato debba limitarsi a legiferare.
5.2 Requisiti per l’attuazione
Secondo 2 partecipanti182 occorre garantire un margine di manovra ai Cantoni, o meglio la massima libertà possibile a livello di attuazione; inoltre chiedono che il messaggio specifichi questo aspetto e precisi che i Cantoni possono delegare compiti ai Comuni183. Mentre 1 altra organizzazione184 fa notare che un approccio marcatamente top-down della Confederazione rischierebbe di creare doppioni e violare i valori del federalismo dell’esecuzione.
177 NCBI Svizzera (pag. 2)
178 ARTISET / YOUVITA (pag. 5)
179 UNIL (pag. 3)
180 Ufficio dell’Ombudsman dei diritti dei bambini Svizzera (pag. 8)
181 TG
182 SG (pag. 1), ARTISET / YOUVITA (pag. 4)
183 SG (pag. 1)
184 ARTISET / YOUVITA (pag. 4)