Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/47: Modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità LAI (Intervento precoce intensivo in caso di autismo infantile, IPI) · 21 pagine

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Compendio

Il contributo dell’assicurazione invalidità (AI) all’assunzione delle spese dell’inter-

vento precoce intensivo (IPI) per i bambini affetti da autismo infantile è oggetto di un progetto pilota che si concluderà alla fine del 2026. Lo scopo della modifica della

legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) è di permettere all’AI di con-

tinuare a concedere importi forfettari per coprire le spese dei provvedimenti sanitari eseguiti nel quadro dell’IPI anche dopo il 2026, considerata l’efficacia di questo tipo d’intervento. Poiché le prestazioni fornite nel quadro dell’IPI sono finanziate sia dall’AI che dai Cantoni, la Confederazione e i Cantoni dovranno concludere convenzioni che disciplineranno la loro collaborazione e fisseranno gli obiettivi e

gli standard qualitativi per l’IPI, nonché le modalità della partecipazione finanzia-

ria dell’assicurazione, del controllo e della valutazione.

Situazione iniziale

La prevalenza dell’autismo infantile precoce è di circa lo 0,3 per cento, il che corri- sponde in Svizzera a circa 270 bambini all’anno (0,3 % delle 89 600 nascite nel 2021).

L’IPI è destinato ai bambini in età prescolastica e combina prestazioni mediche e pedagogiche. La sua efficacia è ampiamente riconosciuta dal punto di vista scientifico e vi è consenso sul fatto che al momento nessun altro approccio consente di ottenere risultati migliori. In Svizzera le prestazioni fornite nel quadro dell’IPI non vengono finanziate da un solo ente: l’AI assume le spese dei provvedimenti sanitari, mentre i Cantoni assumono quelle dei provvedimenti pedagogici.

Contenuto del progetto

La proposta modifica della LAI prevede che l’AI possa versare ai Cantoni importi forfettari destinati a coprire le spese dei provvedimenti sanitari eseguiti nel quadro di un IPI per gli assicurati affetti da autismo infantile. Dato il genere di finanziamento dell’IPI (ossia un cofinanziamento), la Confederazione e i Cantoni dovranno discipli- nare la loro collaborazione mediante convenzioni, le quali fisseranno anche obiettivi, condizioni e standard per la garanzia della qualità dell’IPI, le modalità della parte- cipazione finanziaria dell’assicurazione nonché il controllo e la valutazione. Le con- venzioni si baseranno sui piani cantonali relativi all’IPI, il che permetterà di tenere conto della situazione specifica di ciascun Cantone, favorendo al contempo il mante- nimento o la diffusione dell’offerta di IPI in Svizzera.

È previsto che i contributi dell’assicurazione, prelevati dal Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità (art. 79 LAI), siano versati sotto forma di importi forfet- tari per singolo caso. I Cantoni verseranno gli importi forfettari ai fornitori di pre- stazioni di IPI. Se del caso, la conclusione di contratti di prestazioni con questi ultimi sarà di competenza dei Cantoni, così come il controllo del rispetto delle condizioni e degli standard qualitativi da parte dei fornitori di prestazioni.