Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/47: Modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità LAI (Intervento precoce intensivo in caso di autismo infantile, IPI) · 21 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

5.4 Ripercussioni sanitarie, sociali ed economiche

Gli studi disponibili sull’efficacia dell’IPI dimostrano che si può ottenere un netto miglioramento della situazione dei bambini affetti da autismo infantile e della qualità di vita dei genitori, come pure una riduzione dell’onere pedagogico e dei costi ma- croeconomici grazie alla maggiore disponibilità dei genitori a esercitare un’attività lucrativa30.

I fornitori di prestazioni di IPI saranno tenuti a raccogliere dati e a trasmetterli all’or- gano cantonale e all’ufficio AI competenti. Secondo le stime attuali, le istituzioni che dovranno notificare dati in futuro saranno al massimo una trentina. In linea di mas- sima, queste istituzioni non dovrebbero ritrovarsi a sostenere spese supplementari im- portanti, dato che già oggi raccolgono le informazioni da notificare e le documentano nell’ambito dei processi abituali. Per consentire una trasmissione elettronica sicura dei dati, sarà necessario adeguare i sistemi d’informazione utilizzati dai fornitori di prestazioni di IPI. Si può tuttavia presumere che queste spese costituiranno una parte trascurabile di quelle complessive e andrebbero comunque sostenute nell’ambito degli investimenti e della manutenzione necessari per i sistemi in questione.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il progetto si basa principalmente sull’articolo 112 Cost., che attribuisce alla Confe- derazione la competenza di emanare prescrizioni sull’AI e all’assicurazione quella di fornire prestazioni in natura.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L’assunzione da parte dell’AI dei provvedimenti sanitari eseguiti nel quadro dell’IPI per i bambini affetti da autismo infantile prevista con il presente progetto è compati- bile con gli impegni internazionali della Svizzera. Contribuisce in particolare all’at- tuazione dell’articolo 23 della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 198931 sui diritti del fanciullo, relativo ai minori con disabilità.

Il presente progetto va anche nella direzione indicata dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo nelle raccomandazioni formulate all’attenzione della Svizzera nel febbraio del 2015, in cui chiedeva di «rispondere ai bisogni specifici dei minori con disturbi dello spettro autistico in tutti i Cantoni, e in particolare assicurarne la

30 Ch. Liesen, B. Krieger, H. Becker (2018), Evaluation der Wirksamkeit der intensiven Frühinterventionsmethoden bei frühkindlichem Autismus, Bericht im Rahmen des dritten mehrjährigen Forschungsprogramms zu Invalidität und Behinderung (FoP3-IV), rapporto di ricerca n. 9/18, Zurigo, ZHAW, marzo 2018, pag. 73.

31 RS 0.107