Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/47: Modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità LAI (Intervento precoce intensivo in caso di autismo infantile, IPI) · 21 pagine

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loro collaborazione e fisserà obiettivi (p. es. mantenimento o aumento del numero di posti disponibili per l’IPI), le condizioni che i provvedimenti dovranno adempiere (p. es. in termini di formazione del personale), standard qualitativi (p. es. coinvolgi- mento dei genitori, transizione dopo l’IPI), nonché le modalità della partecipazione finanziaria dell’assicurazione (momento del versamento di quale importo), del con- trollo (p. es. controllo del rispetto delle condizioni da parte dei fornitori di IPI, conte- nuto del rapporto annuale) e della valutazione (p. es. dettagli circa i dati da fornire).

La soluzione scelta implica che in mancanza di una convenzione tra l’UFAS e il Can- tone i provvedimenti sanitari eseguiti nel quadro dell’IPI non saranno presi a carico dall’assicurazione, poiché in tal caso quest’ultima avrebbe poche possibilità di coge- stione e vigilanza. Si correrebbe inoltre il rischio di creare incentivi indesiderati (cfr.

n. 3.2).

Inoltre, per i beneficiari di prestazioni nel quadro dell’IPI, in linea di massima l’AI non si fa carico delle prestazioni analoghe fornite al di fuori di esso, poiché questo sarebbe incompatibile con il principio dell’economicità delle prestazioni (art. 14 cpv. 2 LAI).

Cpv. 2: i provvedimenti sanitari eseguiti nel quadro dell’IPI saranno presi a carico dall’AI tramite importi forfettari per singolo caso, che comprenderanno anche le spese di viaggio (cfr. art. 51). La concessione di tali importi a un Cantone per un assicurato sarà subordinata alla presentazione da parte di quest’ultimo di una richiesta di presta- zioni AI. Poiché saranno i Cantoni a versare i contributi dell’assicurazione ai fornitori di prestazioni, i provvedimenti sanitari in questione non saranno presi a carico diret- tamente dall’AI.

Considerata quota del personale medico che fornisce le prestazioni di IPI, la presa a carico delle spese da parte dell’AI sarà limitata al 25 per cento delle spese medie sti- mate per l’IPI. Fissata ad almeno il 30 per cento al momento dell’avvio del progetto pilota, questa quota è stata poi ridotta al 20 per cento in occasione della proroga del medesimo, all’inizio del 2022. La fissazione di un limite massimo espresso in percen- tuale consente di adeguare la presa a carico all’evoluzione delle spese dell’IPI.

Cpv. 3: il Consiglio federale fisserà nell’ordinanza i criteri applicabili per il calcolo degli importi forfettari (lett. a), come ad esempio il computo delle tariffe orarie per il personale medico. Inoltre, stabilirà gli elementi essenziali dell’IPI, in particolare il numero di ore settimanali e la durata dell’intervento (lett. b), nonché le condizioni applicabili ai fornitori di provvedimenti sanitari, per esempio in materia di formazione del personale dirigente (lett. c) e le condizioni relative alla salute degli assicurati (p. es. circa la diagnosi dell’autismo) e alla loro età, dato che l’IPI è destinato ai bam- bini in tenera età (lett. d). Infine, il Consiglio federale fisserà i criteri per valutare l’efficacia (lett. e), per esempio i test cui sottoporre i bambini, e le modalità della vi- gilanza (lett. f), tra cui l’obbligo per i Cantoni di fornire all’UFAS un rapporto perio- dico.

Art. 51 Spese di viaggio

Cpv. 3: in generale l’assicurazione rimborsa le spese di viaggio in Svizzera indispen- sabili per eseguire i provvedimenti d’integrazione (cpv. 1). Il versamento di importi forfettari ai Cantoni per coprire le spese dei provvedimenti sanitari eseguiti nel quadro