Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/47: Modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità LAI (Intervento precoce intensivo in caso di autismo infantile, IPI) · 21 pagine

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La conclusione di una convenzione tra la Confederazione e i Cantoni che stabilisca in particolare obiettivi specifici e il finanziamento mira inoltre a chiarire le responsabilità e le competenze, rafforzando al contempo la cooperazione tra i due livelli istituzionali. In aggiunta, il fatto di optare per il versamento di importi forfettari ai Cantoni e su- bordinarli alla conclusione di una convenzione tra la Confederazione e i Cantoni per- mette di evitare incentivi indesiderati, in particolare quello di aumentare la quota del personale medico o di optare per una presa a carico esclusivamente medica dell’auti- smo infantile, che causerebbero il trasferimento di una parte consistente dei costi sull’AI. Con la soluzione proposta ci si prefigge dunque di garantire una partecipa- zione adeguata dei Cantoni ai costi dell’IPI, nel rispetto della ripartizione delle com- petenze tra la Confederazione e i Cantoni, e di armonizzare la qualità dell’IPI, tenendo conto al tempo stesso delle specificità cantonali.

3.3 Attuazione

La normativa proposta sarà concretizzata nell’ambito delle disposizioni d’esecuzione della LAI e della legge sulla statistica federale (LStat)17. L’attuazione delle disposi- zioni proposte e di quelle previste a livello di ordinanza sarà oggetto delle convenzioni tra la Confederazione e i Cantoni. I Cantoni controlleranno che i fornitori di presta- zioni adempiano le condizioni poste, mentre la Confederazione vigilerà sul rispetto da parte dei Cantoni delle disposizioni legali e di quelle sancite nelle convenzioni, in particolare sulla base dei rapporti che i Cantoni firmatari di una convenzione dovranno presentare periodicamente all’UFAS a tal fine.

Affinché l’AI possa continuare a sostenere l’IPI senza soluzione di continuità, la mo- difica della LAI e le pertinenti disposizioni d’esecuzione dovranno entrare in vigore il 1° gennaio 2027.

4 Commento ai singoli articoli

Art. 13a Provvedimenti sanitari eseguiti nel quadro dell’intervento precoce

intensivo in caso di autismo infantile

Cpv. 1: i provvedimenti sanitari eseguiti nel quadro di un IPI per i bambini affetti da autismo infantile saranno presi a carico dall’AI soltanto se l’intervento comprenderà provvedimenti sanitari coordinati con provvedimenti pedagogici ed eseguiti insieme a questi ultimi, dato che la pluridisciplinarità è una caratteristica essenziale dell’IPI (lett. a). Inoltre, l’IPI dovrà essere oggetto di una pianificazione cantonale (lett. b), incentrata in particolare sul contesto in cui si inserisce l’offerta cantonale di IPI, sul suo finanziamento, sulle capacità di accoglienza, sugli obiettivi dei programmi pro- posti e sui metodi adottati. La presa a carico dell’IPI da parte dell’AI non sarà un diritto, dato che la partecipazione finanziaria dell’AI dovrà essere definita in una con- venzione tra l’UFAS e l’organo cantonale competente (lett. c). Questa disciplinerà la

17 RS 431.01