Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/47: Modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità LAI (Intervento precoce intensivo in caso di autismo infantile, IPI) · 21 pagine

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vigore del nuovo diritto, l’assicurazione potrà continuare a versare gli importi forfet- tari ai fornitori di prestazioni secondo le modalità previste nelle convenzioni che que- sti ultimi hanno concluso al riguardo con l’UFAS prima della scadenza del progetto pilota. Di conseguenza, per i bambini in questione non sarà versato alcun importo forfettario ai Cantoni in virtù dell’articolo 13a LAI.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

5.1.1 Ripercussioni finanziarie

Data la separazione tra il contributo della Confederazione e le spese dell’AI (art. 78 LAI), la presente modifica di legge non avrà ripercussioni finanziarie per la Confede- razione.

5.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

In seno all’UFAS, il maggior carico di lavoro derivante dalla conclusione e dalla ge- stione delle convenzioni con i Cantoni sarà coperto con le risorse attualmente dispo- nibili.

Per la predisposizione della nuova raccolta di dati prevista, l’UST dovrà sostenere spese attualmente stimate a un importo massimo di 60 000 franchi. Successivamente, le spese annue per l’elaborazione dei dati ammonteranno a 15 000–30 000 franchi. Queste prestazioni non rientrano nell’attuale mandato dell’UST e dovranno quindi essere finanziate con risorse supplementari e essere integralmente rimborsate a questo ufficio dal fondo di compensazione AI e, se del caso, dai cantoni. Per le spese delle statistiche finanziate dal Fondo di compensazione AI andrà concluso un contratto di computo delle prestazioni tra l’UST e l’UFAS; successivamente, l’AI rimborserà le spese all’UFAS in base alle pertinenti disposizioni della LAI (art. 67 cpv. 1terAP-LAI). Di conseguenza, la proposta modifica della LAI non avrà ripercussioni sull’ef- fettivo del personale della Confederazione.

5.2 Ripercussioni per l’assicurazione

Dal 2014 l’AI assume, per l’intera durata dell’IPI (ovvero in generale due anni), un importo forfettario per singolo caso di 45 000 franchi a copertura degli elementi me- dici del trattamento e delle istruzioni del fornitore di prestazioni ai detentori dell’au- torità parentale (art. 11 cpv. 1 dell’ordinanza dell’UFAS concernente il progetto pilota «Intervento precoce intensivo per i bambini affetti da autismo infantile»19). L’AI as- sume anche prestazioni accessorie quali le spese di viaggio (art. 14 dell’ordinanza).

19 RS 831.201.74