Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/47: Modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità LAI (Intervento precoce intensivo in caso di autismo infantile, IPI) · 21 pagine

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6.4 Subordinazione al freno alle spese

Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 mi- lioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Ca- mera. Considerato che l’AI è finanziata dal Fondo di compensazione AI e che il con- tributo della Confederazione è indipendente dalle uscite effettive dell’AI, questa disposizione non è applicabile.

6.5 Conformità alla legge sui sussidi

La legge sui sussidi non si applica alle prestazioni in natura o in denaro.

6.6 Delega di competenze legislative

Il presente progetto prevede la delega al Consiglio federale delle seguenti competenze:

- disciplinare il calcolo degli importi forfettari (art. 13a cpv. 3 lett. a AP-LAI);

- fissare gli elementi essenziali dell’IPI, quali la durata e l’intensità dei prov- vedimenti sanitari (art. 13a cpv. 3 lett. b AP-LAI);

- disciplinare le condizioni applicabili ai fornitori di provvedimenti sanitari, comprese quelle relativa alla formazione del personale (art. 13a cpv. 3 lett. c AP-LAI);

- stabilire le condizioni di partecipazione all’IPI relative alla salute degli as- sicurati e alla loro età (art. 13a cpv. 3 lett. d AP-LAI);

- disciplinare i criteri di valutazione dell’efficacia e le modalità della vigi- lanza esercitata dall’UFAS (art. 13a cpv. 3 lett. e e f AP-LAI);

- prevedere che l’assicurazione rimborsi, integralmente o parzialmente, le spese sostenute dall’UST per l’allestimento delle statistiche di cui all’arti- colo 68noviescapoversi 4 e 5;

- prevedere che i fornitori di prestazioni raccolgano e trasmettano dati sup- plementari relativi all’IPI (art. 68noviescpv. 5 AP-LAI);

- disciplinare l’informazione dell’assicurato, l’esercizio del suo diritto di op- posizione alla registrazione dei dati nonché l’anonimizzazione e la distru- zione dei dati (art. 68noviescpv. 6 AP-LAI).

Per quanto riguarda gli ultimi due punti, le competenze legislative delegate concer- nono norme molto dettagliate e tecniche e sono rivolte a una cerchia di destinatari ristretta. Per questo motivo è opportuno prevedere la possibilità che il Consiglio fede- rale deleghi la sua competenza legislativa al DFI o all’UFAS (art. 68noviescpv. 7 AP-LAI).