Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/47: Modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità LAI (Intervento precoce intensivo in caso di autismo infantile, IPI) · 21 pagine
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piena integrazione in tutti gli ambiti della vita sociale, ivi comprese le attività ricrea- tive e culturali» e raccomandava alla Svizzera di «garantire che un’educazione inclu- siva adeguata alle loro esigenze sia considerata prioritaria rispetto alla pedagogia e alla custodia diurna speciali, introdurre meccanismi per l’individuazione precoce dei problemi, fornire una formazione adeguata alle figure professionali del settore e ga- rantire che beneficino realmente di programmi di sviluppo precoce basati su cono- scenze scientifiche»32.
Inoltre, il presente progetto non pone problemi per quanto concerne le norme europee di coordinamento in materia di assicurazioni sociali, dato che non prevede nuove pre- stazioni. In virtù dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Co- munità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle per- sone (Accordo sulla libera circolazione delle persone)33 e della Convenzione AELS riveduta34, la Svizzera applica il regolamento (CE) n. 883/200435 e il regola- mento (CE) n. 987/200936, il cui obiettivo è di coordinare i sistemi nazionali di sicu- rezza sociale. La Svizzera è tuttavia libera di definire i dettagli del proprio sistema di assicurazioni sociali, nel rispetto dei principi di coordinamento del diritto europeo. Questo vale in particolare per le modalità di finanziamento e di attuazione di determi- nate prestazioni.
6.3 Forma dell’atto
Poiché il versamento di importi forfettari ai Cantoni per coprire le spese dei provve- dimenti sanitari eseguiti nel quadro dell’IPI non è ancora previsto a livello di legge, è opportuno prevederlo nella LAI conformemente all’articolo 164 capoverso 1 lettera e Cost.
32https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?sym-
bolno=CRC%2FC%2FCHE%2FCO%2F2-4&Lang=en, par. 55; una traduzione italiana è disponibile sul sito Internet dell’UFAS, all’indirizzo www.ufas.admin.ch > Temi di poli- tica sociale > Politica dell’infanzia e della gioventù > Diritti dell’infanzia > Raccomanda- zioni del Comitato ONU sottoposte alla Svizzera > Comitato ONU per i diritti del fan- ciullo: Raccomandazioni per la Svizzera, febbraio 2015.
33 RS 0.142.112.681
34 RS 0.632.31
35Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS
(RS 0.831.109.268.1).
36 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’Allegato II all’ALC e l’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.11).