Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/47: Modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità LAI (Intervento precoce intensivo in caso di autismo infantile, IPI) · 21 pagine
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dell’IPI implica un cofinanziamento dell’AI e dei Cantoni. Poiché questi ultimi river- seranno gli importi forfettari e saranno responsabili per l’attuazione, le spese di viag- gio saranno incluse nel calcolo degli importi e i Cantoni potranno rimborsarle agli assicurati. Per questo motivo, si precisa che l’assicurazione non rimborserà all’assi- curato le spese di viaggio, se per i provvedimenti sanitari sarà versato un importo forfettario secondo l’articolo 13a capoverso 2. Questo è il modello più semplice da attuare, dato che per gli uffici AI cantonali sarà impossibile rimborsare queste spese in proporzione alla quota dei provvedimenti sanitari, considerato che nel singolo caso quest’ultima non potrà essere distinta da quella dei provvedimenti pedagogici eseguiti nel quadro dell’IPI.
Art. 67 Rimborso delle spese
Cpv. 1ter: la valutazione dell’IPI sarà di competenza dei Cantoni per quanto concerne il suo effetto sul percorso scolastico dei bambini partecipanti e di competenza della Confederazione per quanto concerne la sua efficacia nell’evitare il ricorso ad altre prestazioni dell’AI. Il Consiglio federale potrà dunque prevedere che il Fondo di com- pensazione AI rimborsi integralmente o parzialmente alla Confederazione le spese che l’UST dovrà sostenere per allestire le statistiche necessarie alla valutazione.
Art. 68noviesRaccolta e trasmissione di dati in relazione all’intervento precoce
intensivo
Cpv. 1: la Confederazione e i Cantoni dovranno disporre di dati esaustivi per valutare l’efficacia dell’IPI per i bambini affetti da autismo infantile e, se del caso, per com- missionare lo svolgimento di studi scientifici. L’UFAS e i Cantoni dovranno inoltre adempiere i loro compiti di vigilanza e controllo. Il presente progetto prevede dunque l’obbligo per i fornitori di prestazioni di raccogliere determinati dati, che sono elencati in questo capoverso.
Cpv. 2: i fornitori di prestazioni di IPI trasmetteranno i dati di cui al capoverso 1 all’organo cantonale designato dai singoli Cantoni. da un lato, i Cantoni invieranno determinati dati all’UST, che provvederà ad archiviarli a fini statistici e di valutazione. Dall’altro, potranno basarsi su questi dati per redigere i rapporti periodici da presen- tare all’UFAS (cfr. cpv. 4).
Cpv. 3: i fornitori di prestazioni di IPI trasmetteranno inoltre determinati dati all’uffi- cio AI competente, il quale li registrerà nella banca dati dell’Ufficio centrale di com- pensazione (cfr. art. 66a cpv. 2 e 66b cpv. 1 e 2) mediante una codificazione ancora da definire. In questo modo, l’ufficio AI competente sarà informato sulle prestazioni fornite a ogni bambino e l’UFAS potrà verificare il numero di bambini che parteci- pano a un programma di IPI in un Cantone.
Cpv. 4: l’organo cantonale competente trasmetterà all’UST alcuni dei dati di cui al capoverso 1, secondo le modalità stabilite nella legislazione sulle statistiche (art. 4 e 5 LStat), e altri all’UFAS, nell’ambito di un rapporto periodico che consentirà a quest’ultimo di esercitare la sua funzione di controllo e di vigilanza.