Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/47: Modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità LAI (Intervento precoce intensivo in caso di autismo infantile, IPI) · 21 pagine

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Tutte queste spese dovranno essere rimborsate all’UST e saranno prese a carico dal Fondo di compensazione AI e, se del caso, dai cantoni.

L’attuazione degli articoli 13a e 68noviesLAI non richiederà risorse supplementari in seno agli uffici AI, dato che già oggi questi ultimi esaminano le richieste di prestazioni per infermità congenite, tra cui i disturbi dello spettro autistico, che vengono comuni- cate loro. L’onere supplementare che dovranno sostenere per la registrazione e la nuova codificazione degli assicurati partecipanti all’IPI sarà limitato, dato l’esiguo numero di bambini interessati.

5.3 Ripercussioni per i Cantoni

Attualmente sono una quindicina i Cantoni in cui sono proposte prestazioni di IPI. Alcuni partecipano alle spese delle prestazioni fornite fuori Cantone in quest’ambito a persone domiciliate sul loro territorio. La maggioranza dei Cantoni in cui attual- mente manca un’offerta di IPI dispone delle basi legali necessarie per la sua introdu- zione, generalmente nell’ambito dell’educazione precoce cantonale29.

Considerato che soprattutto i Cantoni di piccole dimensioni non appronteranno neces- sariamente una propria offerta di IPI, occorrerà intensificare la collaborazione inter- cantonale includendo l’IPI nella CIIS. Questa convenzione ha lo scopo di rendere pos- sibile senza difficoltà il soggiorno di persone con bisogni specifici nell’ambito dell’assistenza e della promozione in strutture adatte al di fuori del Cantone di domi- cilio (art. 1 cpv. 1 CIIS). Essa andrà applicata anche allo scambio di prestazioni di IPI a livello intercantonale e al loro rimborso. La convenzione tra l’UFAS e il Cantone che permette ai bambini domiciliati al di fuori di quest’ultimo di partecipare a un pro- gramma di IPI sul suo territorio dovrà prevedere il versamento di importi forfettari anche per questi bambini.

L’eventuale modifica delle disposizioni d’esecuzione a livello cantonale e le trattative per la conclusione delle convenzioni genereranno inizialmente spese di attuazione per i Cantoni. In seguito questi dovranno svolgere determinati compiti legati alla sorve- glianza dell’attuazione da parte dell’UFAS, tra cui in particolare la redazione di un rapporto periodico, il cui contenuto sarà determinato dalle convenzioni concluse con l’UFAS.

La valutazione dell’IPI sarà finanziata in parte dai Cantoni.

Da un’analisi condotta per valutare le eventuali ripercussioni del progetto per i Co- muni, le Città, gli agglomerati o le regioni di montagna è emerso che non dovrebbero esservene in modo specifico.

29 Rapporto finale Progetto IPI, fase 3, 24 marzo 2022, pag. 53, disponibile all’indirizzo www.ufas.admin.ch > Assicurazioni sociali > Assicurazione invalidità AI > Informazioni di base & legislazione > Le prestazioni > Progetti pilota per promuovere l’integrazione (Art. 68quater LAI) > Progetti pilota in corso > Progetto pilota «Intervento precoce intensivo per i bambini affetti da autismo infantile».