Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/47: Modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità LAI (Intervento precoce intensivo in caso di autismo infantile, IPI) · 21 pagine
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1.3 Obiettivi
Dato che il progetto pilota può essere prorogato una sola volta (art. 68quatercpv. 2 LAI), occorre creare sin da ora le basi legali necessarie affinché l’AI possa continuare ad assumere le spese dei provvedimenti sanitari eseguiti nel quadro dell’IPI a partire dal 1° gennaio 2027.
In Svizzera l’IPI è ancora agli inizi: sono circa 80 i bambini che hanno potuto comin- ciare un programma nel quadro del progetto pilota nel 2022. Al livello federale non esistono norme che obblighino i Cantoni a fornire tali prestazioni, il che probabil- mente non sarebbe nemmeno giustificato per i piccoli Cantoni, dato il numero relati- vamente limitato di bambini interessati. La proposta modifica della LAI mira a disci- plinare l’assunzione delle spese dei provvedimenti sanitari eseguiti nel quadro dell’IPI e ad armonizzare quest’ultimo, nel rispetto della ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni.
Al di là della modifica legislativa, occorrerà anche intensificare la collaborazione tra i Cantoni estendendo all’IPI la Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS)10, al fine di renderlo accessibile a medio termine a tutti i bambini in Svizzera e alle loro famiglie. I provvedimenti sanitari e pedagogici forniti al di fuori dell’IPI rimarranno a disposizione di coloro che, per vari motivi, non vorranno o non potranno parteciparvi.
1.4 Alternative esaminate e opzione scelta
Data l’impossibilità di distinguere concretamente, nel quadro dell’IPI, i provvedi- menti di competenza dell’AI e quelli di competenza dei Cantoni (cfr. n. 1.2), è stata vagliata l’opzione di ricorrere allo strumento dell’accordo di programma ai sensi della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)11. Questa è stata tuttavia scartata, poiché in questo contesto non esistono norme costituzionali che permettano all’AI di concedere ai Can- toni contributi per l’IPI sotto forma di sussidi.
Per questo motivo è stata privilegiata la soluzione di un cofinanziamento che preveda il versamento, da parte dell’AI, di importi forfettari per singolo caso ai Cantoni per coprire le spese dei provvedimenti sanitari eseguiti nel quadro dell’IPI. La collabora- zione tra i due livelli statali sarà definita nel quadro delle convenzioni che saranno concluse tra la Confederazione (rappresentata dall’UFAS) e i Cantoni per un periodo di tempo predefinito (in generale quattro anni).
10 Disponibile all’indirizzo www.lexfind.ch > Ricerca > Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali.
11 Cfr. nota 5.