Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/47: Modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità LAI (Intervento precoce intensivo in caso di autismo infantile, IPI) · 21 pagine

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3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

La normativa proposta prevede che l’AI possa versare alle autorità cantonali compe- tenti importi forfettari per singolo caso destinati a coprire le spese dei provvedimenti sanitari eseguiti sul loro territorio nel quadro di un IPI. Questo significa che i provve- dimenti sanitari non saranno finanziati direttamente dall’AI, dato che i Cantoni river- seranno gli importi forfettari ai fornitori di prestazioni di IPI. Se del caso, la conclu- sione di contratti di prestazioni con i fornitori di IPI sarà di competenza dei Cantoni, così come il controllo del rispetto delle condizioni e degli standard qualitativi da parte delle istituzioni che svolgono l’IPI.

La concessione di tali importi da parte dell’AI dovrà essere oggetto di una conven- zione, fondata su una pianificazione cantonale concernente l’IPI, conclusa tra l’UFAS e il Cantone. La convenzione disciplinerà la loro collaborazione, fisserà obiettivi, de- finirà condizioni e standard per la garanzia della qualità degli interventi e disciplinerà le modalità della partecipazione finanziaria dell’assicurazione nonché quelle del con- trollo e della valutazione.

Nell’ambito del progetto pilota, era stato inizialmente previsto che le prestazioni di IPI venissero fornite da personale medico almeno nella misura del 30 per cento, quota ridotta al 20 per cento in occasione della proroga del progetto pilota. Per questo mo- tivo, la presa a carico delle spese da parte dell’AI sarà limitata al 25 per cento delle spese medie stimate per l’IPI. È previsto che il Consiglio federale disciplini a livello di ordinanza il calcolo degli importi forfettari, come pure gli elementi essenziali dell’IPI, le condizioni applicabili ai fornitori di provvedimenti sanitari e quelle rela- tive alla salute degli assicurati e alla loro età, in modo da armonizzare la qualità degli interventi e le modalità di accesso all’IPI. Infine, definirà le modalità della vigilanza e i criteri per valutare l’efficacia dell’IPI, al fine di garantire la comparabilità dei ri- sultati ottenuti nelle varie istituzioni.

Non esistono norme a livello federale che impongano ai Cantoni di prevedere presta- zioni di IPI (cfr. n. 1.1) e i Cantoni nei quali saranno proposti programmi di questo tipo rimarranno liberi di concludere una convenzione con l’UFAS. Se vi rinunceranno, l’AI non si farà carico delle prestazioni fornite nel quadro dell’IPI.

Occorrerà inoltre valutare gli effetti dell’IPI a breve, medio e lungo termine, in parti- colare sul percorso scolastico dei bambini interessati e sul loro ricorso a prestazioni dell’AI. La registrazione dei dati raccolti a tal fine da parte dei fornitori di prestazioni dovrà basarsi per quanto possibile sulle strutture esistenti presso i Cantoni e l’Ufficio federale di statistica (UST).

3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Dato che l’IPI è cofinanziato dall’AI e dai Cantoni, la soluzione più semplice consiste nel versare gli importi forfettari ai Cantoni, che li riverseranno poi ai fornitori di pre- stazioni unitamente ai propri contributi.