Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/47: Modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità LAI (Intervento precoce intensivo in caso di autismo infantile, IPI) · 21 pagine
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6.7 Protezione dei dati
Il presente progetto prevede l’obbligo per i fornitori di prestazioni di trasmettere dati relativi alla salute degli assicurati (dati sensibili) agli organi cantonali competenti e agli uffici AI. Le autorità cantonali competenti tratteranno i dati in questione e li tra- smetteranno all’UST.
La raccolta e la trasmissione obbligatoria e non anonimizzata dei dati degli assicurati che partecipano a un programma di IPI (in particolare del numero AVS) da parte dei fornitori di prestazioni sono necessarie e opportune per poter valutare l’efficacia dell’IPI, sia di per sé che in collegamento con i dati sui percorsi di formazione degli assicurati e sulle prestazioni dell’AI. Una raccolta facoltativa dei dati e un loro tratta- mento anonimizzato non entrano in linea di conto. Il Consiglio federale prevederà inoltre che gli assicurati o i loro rappresentanti legali siano dettagliatamente informati in modo che possano opporsi alla registrazione non anonimizzata dei dati e che questi ultimi vengano anonimizzati e distrutti correttamente a tempo debito.