Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/67: Revisione parziale dell’ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (OPAG) · 30 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 20Fedlex · Rapporto sui risultati
ISDU rileva che il rapporto esplicativo del Consiglio federale la propone quale possibile responsabile per i compiti in questione. In effetti, i compiti elencati nell’avamprogetto corrispondono a quelli legali che ISDU assume in generale per i diritti umani. Appare dunque sensato affidargliene lo svolgimento. Un’istituzione nazionale per i diritti dell’infanzia integrata nell’ISDU potrebbe così non solo analizzare l’attuazione dei diritti dell’infanzia in Svizzera, ma anche formulare proposte concrete e mettere a disposizione buone pratiche per migliorare la situazione. Non sarebbe quindi esclusivamente un organo preposto a documentare lo stato dei diritti dell’infanzia in Svizzera, ma anche una fonte di impulsi per migliorarli. Tali proposte di miglioramento concernerebbero tutti i livelli statali. Come nella sua funzione attuale, anche in veste di istituzione nazionale per i diritti dell’infanzia l’ISDU potrebbe agire sulla concretizzazione di buone pratiche grazie a un rapporto di fiducia con le autorità, senza dover criticare pubblicamente singoli enti pubblici. Inoltre, i compiti elencati nell’articolo 44a AP-OPAG sono propriamente responsabilità da istituzione nazionale per i diritti umani. Alla luce di questa impellente responsabilità e di considerazioni di economia processuale, andrebbe vagliata la possibilità di affidare all’ISDU già nell’ordinanza lo svolgimento dei compiti di un’istituzione nazionale per i diritti dell’infanzia e di rinunciare a un concorso pubblico. L’istituzione ritiene che conferire un incarico (di durata limitata) a un organo in base a una procedura di aggiudicazione (con un’eventuale sanzione nel ciclo di aggiudicazione successivo) sia un modo problematico di influenzare. Dubita che un’istituzione privata o una scuola universitaria possano garantire la necessaria indipendenza.
FPJ constata che, sebbene l’istituzione da incaricare dello svolgimento dei compiti in questione fornisca indubbiamente un contributo importante per la promozione e la protezione dei diritti dell’infanzia in generale, le attività menzionate non coprono l’intero profilo necessario per un difensore civico, che a suo avviso deve in particolare fungere anche da servizio giuridico facilmente accessibile per i bambini e i giovani. Un servizio di questo tipo deve poter essere contattato direttamente dai minori e dal loro ambiente circostante per domande e richieste concrete, ma anche dagli adulti e dal loro ambiente (genitori, ma anche ad esempio operatori del settore delle attività giovanili). Il difensore civico deve rispondere ai reclami e alle richieste individuali, analizzare la situazione e fornire informazioni e consulenza ai minori e alle loro persone di riferimento, formulare raccomandazioni all’attenzione di organi statali e svolgere colloqui d’intermediazione, indirizzare i minori verso altre istituzioni adeguate o, se del caso, incaricare una rappresentanza legale. Il servizio in quanto tale non deve gestire casi né presentare reclami, ma deve adoperarsi per i diritti dei minori e i diritti processuali in base alle circostanze concrete.
Ssav fa notare che nell’elenco dei compiti dell’articolo 44a AP-OPAG manca una chiara definizione della competente istituzione nazionale per i diritti dell’infanzia quale "organo di reclamo" indipendente.
ASCP ritiene che per lo svolgimento – indubbiamente importante – dei compiti in questione in Svizzera sussista un bisogno comprovato. Sia le autorità che tutte le istituzioni finora coinvolte dovrebbero concordare sul fatto che questi compiti vanno svolti il più rapidamente possibile. Il rapporto esplicativo propone ISDU esistente quale possibile responsabile per i compiti in questione. L’associazione accoglie favorevolmente il coinvolgimento di organizzazioni già esistenti quali ISDU, ma queste devono anche poter assumere i compiti in questione. Se è vero che ISDU si è dichiarata disposta a farlo, nella misura delle risorse federali concesse a tal fine, va tuttavia valutato in particolare se le sue conoscenze della prassi della consulenza destinata ai minori siano sufficienti per riuscirvi. L’avamprogetto prevede in primo luogo la delega di compiti in materia di coordinamento, rilevazione dell’offerta e sviluppo di reti di contatto con partner esterni, ma non contempla esplicitamente ambiti di competenza importanti – anzi, prioritari – quali in particolare la "mediazione" e la "partecipazione dei minori". Di conseguenza, la Confederazione delegherebbe alle varie istituzioni la definizione degli obiettivi, il che determinerebbe una soluzione inadeguata e soprattutto non uniforme. Secondo ASCP, anche gli ambiti di