Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/77: Revisione dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro: Lavoro domenicale nei distretti turistici urbani · 23 pagine
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Per evitare una disposizione impraticabile e disparità di trattamento tra le diverse regioni o aziende, potrebbe essere considerata un’integrazione nell’articolo 25 OLL 2, tanto più che i centri urbani interessati potrebbero essere interpretati come «luoghi di escursione» (GR). Occorrerebbe dunque piuttosto esaminare un adeguamento o una diversa interpretazione dell’articolo 25 OLL 2 attualmente in vigore (GR). Inoltre, appare poco opportuno creare una base legale federale per legiferare su un numero così limitato di luoghi (VS).
È criticato il fatto che la revisione non si riferisca alla protezione dei lavoratori e non preveda né un rafforzamento dei controlli né un finanziamento da parte della Confederazione (BL, NE).
Per quanto riguarda la forma dei pareri, alcuni Cantoni affermano di essere pienamente d’accordo con il parere formulato dalla CDEP (in particolare AI, AR, LU, NW, SH, UR).
3.2 Capoverso 1 (limitazione dell’assortimento)
In generale sono criticate le restrizioni concernenti l’offerta di prodotti e la clientela. La preferenza accordata agli articoli di lusso e ai souvenir rispetto ai negozi di media gamma è ritenuta poco allettante, se non controproducente per i turisti (CDEP, FR, GL, SO, TG, VS, ZH). Ciò comporta una distorsione della concorrenza all’interno delle zone tra gli esercizi commerciali che rientrano e quelli che non rientrano nel campo d’applicazione (p. es. negozio di media gamma) (CDEP, BL, OW). Inoltre, simili restrizioni riducono il vantaggio della deroga ai soli turisti molto facoltosi ed escludono tutte le altre categorie (AG, GE), considerando anche che le esigenze specifiche dei turisti non si limitano più all’acquisto di souvenir e di guide turistiche (GR).
Differenziare tra i negozi destinati a rispondere ai bisogni specifici dei turisti o ai bisogni del turismo internazionale e gli altri negozi è troppo difficile, se non impossibile (BE, BL, GE, GL, OW). Un Cantone propone che solo i negozi rispondenti ai bisogni specifici dei turisti siano interessati da tale disposizione, poiché esiste già una lunga prassi esecutiva sulla quale basarsi, il che ridurrebbe le ambiguità (BE). Dovrebbe essere evitata un’attuazione mediante decisioni giudiziarie (SZ).
Tuttavia, e secondo un altro parere, rinunciare a limitare l’assortimento nelle zone turistiche comporterebbe una disparità di trattamento tra gli esercizi commerciali all’interno e quelli all’esterno di tali zone, il che non troverebbe giustificazioni di interesse pubblico e sarebbe sproporzionato (SZ).
3.3 Capoverso 2 (definizione delle zone turistiche)
I Cantoni ritengono che dovrebbero essere loro, d’intesa con le città e i Comuni, o con le organizzazioni di categoria locali interessate, a determinare l’assetto delle zone turistiche (CDEP, AG, FR, SG, SO, TG, VS, ZH). Occorrerebbe dunque delegare ai Cantoni la definizione delle zone turistiche, in quanto conoscono meglio la situazione del turismo nelle loro regioni, quindi sono meglio in grado di stabilirle con i Comuni interessati (AG, VS).
È opinione generale che la soglia dei 60 000 abitanti sia arbitraria e crei una disparità di trattamento intracantonale e intercantonale. Questa situazione comporterà inutili conflitti e distorsioni della concorrenza (parere espresso esplicitamente da CDEP, FR, GL, NW, TG), in particolare un rischio di turismo degli acquisti intercantonale (FR). Per alcuni Cantoni, questo numero massimo di abitanti è troppo elevato e dovrebbe essere rivisto al ribasso poiché esclude numerosi luoghi turistici importanti con una popolazione inferiore (BE, BL). Un simile disciplinamento accrescerebbe il divario tra città e campagna e sarebbe inevitabilmente colto come una concorrenza sleale da parte dei piccoli commercianti delle regioni rurali (VD). Il numero di