Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/77: Revisione dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro: Lavoro domenicale nei distretti turistici urbani · 23 pagine

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abitanti di una città non costituisce un criterio pertinente, in quanto l’intensità turistica dovrebbe essere piuttosto dedotta dalla quantità di visitatori o dal numero di pernottamenti (FR).

Il criterio dei pernottamenti in albergo da parte dei turisti stranieri, che deve rappresentare il 50 per cento di tutti i pernottamenti in albergo, è considerato troppo elevato da alcuni Cantoni (BE). Questa condizione riguarda esclusivamente il turismo internazionale e non tiene conto del turismo nazionale (AG, VS). La nozione di ospite straniero non indica se fa stato la nazionalità o il domicilio (OW). Inoltre, dal testo non emerge con chiarezza se la percentuale di pernottamenti in albergo si riferisca alla zona in questione o all’intera città (SG, VD).

Le diverse condizioni (ampia offerta di strutture ricettive, culturali e di ristorazione raggiungibili a piedi) creano un ampio margine d’interpretazione (BE, BS, OW). Anche la nozione dell’«accessibilità a piedi» è vaga (BE, BS, OW). I luoghi turistici dovrebbero essere pensati in termini di spazi e di assi turistici, ossia corrispondere a quelli in cui i turisti soggiornano e i flussi turistici circolano (GR).

Questa definizione restrittiva crea disparità tra gli esercenti situati nei quartieri turistici e quelli situati al di fuori (BL, VD).

3.4 Capoverso 3 (bisogni del turismo internazionale)

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali che rispondono ai bisogni del turismo internazionale, occorrerebbe eliminare la condizione secondo cui devono realizzare la loro cifra d'affari essenzialmente grazie alla clientela internazionale (cfr. cpv. 3 lett. b). Per i negozi sarebbe complicato dimostrare la realizzazione di tale condizione ed esiste il rischio di forti oscillazioni da un anno all’altro (BE, BS, OW). Inoltre, queste indagini finanziarie esulano chiaramente dall’ambito di competenza di un’ispezione del lavoro (GE) e richiederebbero sforzi importanti mentre le risorse sono limitate (BE, BS, OW). Nei Cantoni di confine distinguere tra pendolari e turisti rappresenta un’ulteriore sfida (BS).

Sulla nozione di clientela internazionale, sarebbe opportuno precisare quale criterio fa stato tra nazionalità e luogo di residenza (BS), così come dove si situa il limite della cifra d’affari che deve essere realizzata «essenzialmente» dalle vendite alla clientela internazionale, sapendo che, su quest’ultimo punto, il commento della SECO relativo all’articolo 25 OLL 2 indica che meno del 50 per cento può già essere considerato «essenziale» (BS).

Un Cantone ritiene che sarebbe opportuno integrare il turismo nazionale per non creare disparità intracantonali e intercantonali o distorsioni della concorrenza (NE).

3.5 Capoverso 4 (compensazione finanziaria del lavoro domenicale)

Le compensazioni previste al presente capoverso vanno al di là della normativa applicata al turismo classico e creano così una disparità di trattamento tra le diverse destinazioni (CDEP, FR, SG, SO, TG, VS, ZH). Questo trattamento favorevole al personale di vendita delle zone turistiche urbane rispetto ai dipendenti di altri settori che lavorano anch’essi di domenica (p. es. ristorazione, trasporti pubblici, sanità) non è giustificato in modo sufficientemente chiaro (SG). Per sopperire alla disparità di trattamento, dovrebbe essere possibile estendere le compensazioni supplementari di cui all’articolo 25a capoverso 4 all’articolo 25 OLL 2 (GR).

Inoltre, queste prescrizioni compensatorie sono poco chiare e precise, il che comporterà disciplinamenti diversi tra i Cantoni e i Comuni, o tra settori, contribuendo ad accentuare la disparità di trattamento (VS). Come soluzione, occorrerebbe concretizzare le compensazioni previste per garantire un’interpretazione uniforme e un’esecuzione efficace (BS).