Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/27: Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico · 22 pagine
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Lettera b: il numero di esperti dovrebbe variare di anno in anno e in funzione dei progetti inoltrati. Questi esperti apportano conoscenze specifiche che permettono loro di valutare l’utilità dei singoli progetti. D’altro canto, per evitare che la giuria assuma dimensioni eccessive, il numero massimo di esperti esterni è limitato a cinque.
Capoverso 2
Il cancelliere della Confederazione determina il principio di rotazione secondo il quale tutti i dipartimenti hanno lo stesso diritto a essere rappresentati. I dipartimenti designano autonomamente i loro rappresentanti, ma possono scegliere per la giuria di esperti solo persone che hanno un nesso con la digitalizzazione dei compiti delle autorità.
Capoverso 3
Il cancelliere della Confederazione nomina gli esperti esterni su raccomandazione del settore TDT della CaF o della giuria di esperti. La composizione personale della giuria è pubblicata sulla pagina Internet del settore TDT della CaF. La decisione sulla composizione non è impugnabile.
Capoverso 4
La considerazione dei sessi vale per tutta la giuria e sia i dipartimenti sia il cancelliere della Confederazione devono tenerne conto nel nominare la giuria di esperti.
Articolo 10 Durata del mandato e indennizzo
Capoverso 1
Gli esperti esterni vengono nominati nella giuria di esperti per le loro conoscenze specifiche. Ad esempio la loro competenza potrebbe rivelarsi necessaria per valutare una particolare domanda. In simili casi è anche possibile che siano nominati per un anno. La limitazione della durata del mandato vale per tutti i membri della giuria di esperti.
Capoverso 2
L’indennizzo per i collaboratori esterni viene stabilito analogamente all’indennizzo per i membri delle commissioni extraparlamentari. Dato che la giuria di esperti ha unicamente compiti consultivi, è applicabile la categoria di indennizzo G1 (art. 8n cpv. 1 lett. c dell’ordinanza del 25 novembre 19988 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [OLOGA]). Anche le altre disposizioni sull’indennizzo dei membri delle commissioni extraparlamentari si applicano per analogia. Ciò riguarda ad esempio le diarie supplementari (art. 8o cpv. 4 OLOGA) o anche il rimborso delle spese (art. 8r OLOGA).