Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/27: Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico · 22 pagine

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La trasmissione delle indicazioni e dei documenti successivamente richiesti non deve avvenire entro la scadenza del termine di presentazione della domanda. Dato però che i richiedenti desiderano che i progetti siano valutati rapidamente, è necessario che la richiesta di complemento venga soddisfatta entro un lasso di tempo relativamente breve.

Articolo 6 Verifica delle condizioni per la promozione

Capoverso 1

In linea di principio una domanda viene verificata in due fasi. Nella prima fase il settore TDT della CaF verifica l’adempimento delle condizioni per la promozione di cui all’articolo 2. Se non le soddisfa, il progetto viene scartato già in questa fase.

Capoverso 2

Nella seconda fase tutti gli altri progetti vengono sottoposti per consultazione a una giuria di esperti.

Articolo 7 Valutazione dei progetti

Con questa disposizione viene definito un ordine di priorità secondo l’articolo 13 LSu. Siccome non sussiste un diritto all’ottenimento di aiuti finanziari in virtù della presente ordinanza e gli aiuti finanziari possono essere concessi soltanto nei limiti dei mezzi disponibili, le domande devono essere valutate e priorizzate in funzione di determinati criteri (art. 13 cpv. 2 LSu) assegnando un punteggio e stilando alla fine una graduatoria corrispondente (cfr. art. 8 cpv. 2).

Lettera a: questo criterio corrisponde alla condizione di cui all’articolo 2 lettera b. Occorre valutare in questa sede il valore aggiunto prevedibile per la società o per l’economia. L’elevata ponderazione sottolinea la volontà di sostenere quei progetti che possono apportare il massimo valore aggiunto possibile.

Lettera b: viene valutato il contributo prevedibile del progetto alla realizzazione della Strategia Svizzera digitale (v. anche commento all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 3). Per la valutazione sono rilevanti però esclusivamente i temi centrali dell’anno in corso e dei due anni precedenti. Se un progetto da valutare non presenta un nesso con un pertinente tema centrale, non riceve punti per questo criterio.

Lettera c: il libero utilizzo dei risultati deve essere garantito per tutti i progetti (cfr. art. 13). In questa sede viene però valutato il potenziale per l’ulteriore utilizzo dei risultati. In altre parole, l’obiettivo è promuovere progetti che vantano un grado di riutilizzo elevato, ad esempio poiché sono idonei a implementare un’applicazione a vari livelli dello Stato, unificando o semplificando così l’adempimento di un compito delle autorità. Anche i progetti con un elevato potenziale di ulteriore sviluppo possono ottenere un punteggio elevato per questo criterio.

Lettera d: nell’ambito di questa disposizione si valuta in che misura il progetto di digitalizzazione abbia il potenziale per mettere a punto nuovi prodotti, procedure, processi e servizi per l’economia e la società nel settore della digitalizzazione. Anche progetti 12/22