Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/27: Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico · 22 pagine

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Capoverso 5

Per ogni domanda viene emessa una decisione formale sulla concessione o non concessione dell’aiuto finanziario che può essere impugnata. Il contenuto di tale decisione di aiuto finanziario è conforme agli articoli 17 e 18 LSu.

Se la domanda dei richiedenti può essere accolta solo in parte in quanto viene concessa solo una quota percentuale più esigua dei costi di progetto computabili, prima di emettere la decisione i richiedenti vengono sentiti conformemente all’articolo 30 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa (PA). Al riguardo viene data loro la possibilità di ritirare la loro domanda.

Al momento della decisione di aiuto finanziario le spese effettivamente insorte non sono ancora note. Di conseguenza, l’aiuto finanziario è fissato definitivamente a posteriori, una volta terminato il periodo di sostegno. Poiché il contenuto della relazione giuridica è stabilito previamente nella decisione formale di aiuto finanziario, di norma non è necessaria una nuova decisione formale dopo la fine del predetto periodo e in relazione al pagamento finale. Il settore TDT della CaF verifica se le condizioni determinanti della decisione formale sono soddisfatte ed eventuali oneri e condizioni sono stati rispettati. Successivamente, in base alla decisione formale, fissa l’importo dell’ultima rata.

Qualora non contenga tutte le basi necessarie per fissare l’aiuto finanziario, ad esempio perché alcuni punti sono stati lasciati in sospeso o perché sono state espresse riserve, la decisione formale deve essere integrata o adeguata (art. 18 cpv. 2 LSu). Lo stesso vale anche se i progetti sono stati modificati a posteriori a causa di circostanze particolari. Il contributo di sostegno massimo stabilito inizialmente non può essere superato.

Capoverso 6

L’articolo 17 LMeCA è formulato quale disposizione potestativa. Non sussiste pertanto alcun diritto alla concessione di un aiuto finanziario.

Sezione 4: Giuria di esperti

Articolo 9 Composizione

Capoverso 1

La composizione della giuria di esperti deve garantire una rappresentanza adeguata delle unità amministrative dell’Amministrazione federale interessate in maniera determinante e consentire conoscenze specifiche sufficienti per la valutazione dei progetti di digitalizzazione presentati. È inoltre necessario che si sfruttino le conoscenze in materia di digitalizzazione dei compiti delle autorità già presenti all’interno dell’Amministrazione federale.

Lettera a: almeno tre rappresentanti significa che nella giuria di esperti possono esserci più di tre rappresentanti dei dipartimenti, sempre che ciò sia ritenuto indispensabile. La decisione in merito spetta al cancelliere della Confederazione.

7 RS 172.021