Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/27: Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico · 22 pagine

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1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore la legge federale del 17 marzo 20231 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA). Con l’emanazione della LMeCA sono state create le basi legali sia per una trasformazione digitale efficace dell’Amministrazione federale sia per la collaborazione tra autorità di diversi enti pubblici e con terzi nell’ambito del Governo elettronico.

Nel dicembre del 2021 sono stati depositati due interventi parlamentari di identico tenore: le mozioni Würth (21.4377) e Guggisberg (21.4490) intitolate «Dare slancio alla Svizzera promuovendo progetti faro digitali di interesse pubblico». Le due Camere hanno accolto la mozione Würth avallando così la proposta in tal senso del Consiglio federale. Nel corso delle deliberazioni sul progetto della nuova LMeCA il Parlamento ha deciso di creare una base legale sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico (art. 17 LMeCA) e quindi di tenere conto della richiesta delle mozioni. Fra l’altro, il testo incarica il Consiglio federale di emanare le disposizioni d’esecuzione (art. 17 cpv. 3 LMeCA).

L’entrata in vigore dell’ordinanza è prevista il 1° gennaio 2025.

1.2 Basi legali

La base legale della nuova ordinanza è costituita dall’articolo 17 LMeCA. La LMeCA mira a disciplinare a livello di legge diversi aspetti della trasformazione digitale, soprattutto a creare i presupposti per la collaborazione tra diversi enti pubblici e per l’ampliamento e l’ulteriore sviluppo dell’impiego di mezzi elettronici a sostegno dell’adempimento dei compiti delle autorità (art. 1 LMeCA). Dato che la relativa disposizione è sancita nella legge, gli aiuti finanziari concessi in virtù dell’articolo 17 LMeCA devono avere un nesso con lo scopo enunciato nell’articolo 1 LMeCA. In altre parole, i progetti finanziati devono anche essere idonei a sostenere l’impiego di mezzi elettronici nell’adempimento dei compiti delle autorità.

1.3 Rapporto con la Strategia Svizzera digitale

Considerata l’ampia portata della trasformazione digitale e la formulazione aperta dell’articolo 17 LMeCA, ci si astiene deliberatamente dal definire nell’ordinanza quelli che potrebbero essere i principali ambiti tematici da promuovere (p. es. le infrastrutture o l’intelligenza artificiale). La Strategia Svizzera digitale2 del Consiglio federale tiene già conto delle dinamiche della digitalizzazione e viene aggiornata ogni anno con nuovi temi di particolare rilevanza. Nella procedura di selezione possono intervenire vari operatori attivi nella digitalizzazione.

Nell’ordinanza uno dei cinque criteri di valutazione è rappresentato dal contributo prevedibile che un progetto può dare alla Strategia Svizzera digitale.

1 RS 172.019

2 digital.swiss