Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/27: Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico · 22 pagine
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Articolo 4 Durata del sostegno
Gli aiuti finanziari sono intesi fornire un finanziamento iniziale una tantum a progetti di digitalizzazione e sono limitati alla fase di sviluppo e messa a punto di un progetto. Anche la durata del sostegno è limitata a un periodo di quattro anni. Il termine inizia a decorrere con la decisione di versare gli aiuti finanziari. Se dopo quattro anni un progetto non ha ancora potuto essere realizzato, le ulteriori rate non vengono più pagate e la rata ancora impagata a quel momento verrà versata con la pubblicazione dei risultati.
Sezione 3: Procedura
Articolo 5 Domanda
Capoverso 1
Il settore TDT della CaF è competente per il coordinamento della trasformazione digitale in seno all’Amministrazione federale. È il centro di competenza della Confederazione per le questioni trasversali riguardanti la digitalizzazione e, in questo contesto, è anche responsabile della Strategia Svizzera digitale. La sua visione globale sui vari aspetti della digitalizzazione gli permette di concedere aiuti finanziari che, conformemente alla presente ordinanza, sono volti a promuovere progetti di digitalizzazione.
Capoverso 2
Le domande per l’ottenimento degli aiuti finanziari ai sensi della presente ordinanza possono essere presentate ogni anno entro il 31 ottobre. Informazioni aggiuntive saranno rese disponibili sul sito Internet del settore TDT della CaF.
Capoverso 3
Il settore TDT della CaF mette a disposizione un formulario elettronico per la presentazione delle domande. Se una domanda è incompleta, il settore TDT della CaF accorda un breve periodo di tempo supplementare per completarla, anche se il termine di presentazione è già scaduto.
Lettera a: la domanda deve innanzitutto fornire indicazioni sull’identità del richiedente e su chi sarà il beneficiario dell’aiuto finanziario. A tenore dell’articolo 17 capoverso 1 LMeCA, possono ottenere un aiuto finanziario ai sensi della presente ordinanza le organizzazioni pubbliche e private. La nozione è stata deliberatamente definita in maniera ampia, in modo che la cerchia dei potenziali destinatari sia quanto più ampia possibile. Le restrizioni sono piuttosto riferite al progetto (p. es. sussidiarietà, grande interesse pubblico, riferimento all’art. 1 LMeCA). Se un’organizzazione non ha una propria personalità giuridica, la domanda deve essere presentata da un possibile soggetto giuridico in sua vece.
In generale, la LMeCA mette a disposizione di Cantoni e Comuni altri strumenti di finanziamento: è il caso, in particolare, degli aiuti finanziari previsti nell’articolo 7 LMeCA o del finanziamento iniziale per progetti nell’ambito dell’Agenda nazionale per le infra-