Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/27: Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico · 22 pagine
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2 Punti essenziali del progetto
L’atto normativo posto in consultazione prevede una procedura di valutazione strutturata in due fasi: nella prima fase vengono scartati i progetti che non soddisfano tutte le condizioni per il promovimento; nella seconda i progetti che in linea di massima soddisfano le condizioni vengono valutati e classificati con un punteggio sulla base di cinque criteri di valutazione ponderati e coinvolgendo una giuria di esperti.
Alla fine della procedura, gli aiuti finanziari vengono concessi secondo l’ordine della graduatoria. Dato che le risorse messe a disposizione sono limitate, è probabile che non tutti i progetti possano essere sostenuti. I progetti che si trovano in fondo alla graduatoria non ricevono quindi aiuti finanziari, ma i richiedenti hanno la possibilità di ripresentare il progetto l’anno seguente.
Gli aiuti finanziari della Confederazione si limitano a un finanziamento iniziale e non possono in alcun caso superare il 50 per cento dei costi del progetto. Il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale (settore TDT della CaF) può determinare a propria discrezione la quota percentuale dei costi di progetto. I progetti classificati più in alto nella graduatoria ricevono di regola una quota percentuale più elevata o pari a quella dei progetti classificati più in basso nella graduatoria.
3 Commento ai singoli articoli
Sezione 1: Oggetto
Articolo 1
La presente ordinanza ha per oggetto la concessione di aiuti finanziari per progetti di digitalizzazione conformemente all’articolo 17 LMeCA. In ragione della formulazione generale dell’articolo 17 LMeCA e del suo contenuto riguardante il diritto in materia di sussidi i requisiti relativi al grado di dettaglio delle disposizioni esecutive sono più severi. È necessario, da un lato, definire quali condizioni di promovimento devono soddisfare i progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico. Dall’altro, occorre disciplinare nel dettaglio, conformemente a quanto disposto nella legge del 5 ottobre 19903 sui sussidi (LSu), anche i requisiti formali e materiali cui deve adempiere una domanda, nonché la procedura.