Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/27: Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico · 22 pagine
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Articolo 11 Organizzazione
Capoverso 1
La giuria di esperti emana un regolamento interno, che è approvato dal settore TDT della CaF. Nel regolamento interno sono disciplinate la nomina e le procedure di valutazione e di voto.
Capoverso 2
Nominato dal cancelliere della Confederazione, il presidente dirige le sedute della giuria di esperti.
Capoverso 3
Per agevolare il coordinamento tra la giuria di esperti e il settore TDT della CaF, quest’ultimo dirige la segreteria per la giuria di esperti.
Sezione 5: Versamento dell’aiuto finanziario, rendicontazione e controllo
Articolo 12 Versamento degli aiuti finanziari
Capoverso 1
L’aiuto finanziario concesso viene versato in diverse rate dal settore TDT della CaF sotto forma di prestazioni in denaro riferite al progetto. Il contributo di sostegno massimo viene stabilito nella decisione. Le rate che vanno versate tengono conto della pianificazione della liquidità dei richiedenti. Le condizioni per il versamento di una rata vanno fissate nella decisione.
Capoverso 2
Le rate sono versate soltanto quando le spese sono divenute imminenti (art. 23 LSu). In tal modo si intende impedire che si conseguano utili da interessi con le risorse della Confederazione o che si richiedano alla Confederazione gli interessi maturati su aiuti finanziari non ancora versati. La prima rata ammonta inoltre al massimo al 60 per cento.
Capoverso 3
Questa disposizione intende impedire che la pubblicazione dei risultati sia ostacolata o ritardata. A questo riguardo non è sufficiente che sia pubblicata solo una parte dei risultati. Affinché possa essere versata l’ultima rata, devono essere pubblicati i risultati finali secondo i requisiti di cui all’articolo 13.
Capoverso 4
Non è da escludere che alcuni richiedenti presentino più domande simultaneamente per ottenere strumenti di promovimento della Confederazione. È pertanto necessaria un’autodichiarazione in cui si attesti che i richiedenti non ricevono altri aiuti finanziari da parte della Confederazione non soltanto al momento dell’inoltro della domanda ma anche al momento del versamento dell’aiuto finanziario. Qualora durante il periodo di sostegno vengano assegnate altre risorse federali per il finanziamento, il finanzia-