Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/27: Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico · 22 pagine

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mento iniziale viene soppresso. I contributi già versati che coprono lo stesso lasso di tempo vanno restituiti.

Articolo 13 Pubblicazione dei risultati

Capoverso 1

Conformemente all’articolo 17 capoverso 2 LMeCA il libero utilizzo dei risultati è una condizione esplicita per l’attribuzione di un aiuto finanziario. La disposizione è conforme ai principi del software a codice sorgente aperto (open source) e dei dati pubblici aperti (open government data), che sono fissati per le autorità federali assoggettate alla LMeCA negli articoli 9 e 10 della stessa legge.

Inoltre al momento della pubblicazione occorre sempre considerare anche gli impegni e gli sviluppi internazionali nell’ambito del progetto di digitalizzazione interessato.

Lettera a: i risultati devono essere pubblicati in un formato aperto ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 22 novembre 20239 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA). Al riguardo va impiegato un formato di file accessibile indipendentemente dalla piattaforma al pubblico, senza restrizioni che potrebbero ostacolare l’ulteriore utilizzo di documenti. Al formato aperto si contrappone il formato proprietario, con il quale si intendono formati di file non implementabili o difficilmente implementabili da parte di terzi e per questo non possono essere aperti né letti, perché ad esempio soggetti a restrizioni in materia di diritto delle licenze o riconducibili a un know-how specifico del fabbricante o in materia di brevetti. Simili formati di file sono pertanto meno adatti al riutilizzo e non rappresentano un formato aperto ai sensi della presente disposizione. Si rimanda alle direttive relative alla pubblicazione di open government data (direttive OGD)10. La Segreteria open government data dell’Ufficio federale di statistica (UST) tiene un elenco dei formati più diffusi che possono essere utilizzati per gli open government data. Esso aggiorna l’elenco regolarmente e lo rende accessibile al pubblico sul portale opendata.swiss11. Se un formato di questo elenco viene utilizzato per la pubblicazione dei risultati di un progetto di digitalizzazione conformemente alla presente ordinanza, i requisiti posti al formato aperto sono adempiuti. È anche immaginabile una pubblicazione in un formato che non figura sull’elenco menzionato, sempre che sia in grado di soddisfare i requisiti summenzionati posti in materia di open data.

La pubblicazione dei risultati deve avvenire su una piattaforma corrente e già esistente come opendata.swiss, GitHub12 o GitLab13. In tal modo i risultati sono disponibili per il riutilizzo. Non va esclusa la pubblicazione dei risultati veri e propri su una piattaforma nuova o sconosciuta. In tal caso questa piattaforma deve essere collegata almeno a una delle piattaforme summenzionate.

Se i risultati si compongono di dati strutturati, devono inoltre essere leggibili elettronicamente conformemente all’articolo 3 capoverso 1 lettera b OMeCA. I dati leggibili

9 RS 172.019.1

10 https://handbook.opendata.swiss/de/content/vorbereiten/publikationsrichtlinien.html (soltanto in ted. e franc.)

11 https://handbook.opendata.swiss/de/content/glossar/bibliothek/formate-ressourcen.html

12 https://github.com/

13 https://about.gitlab.com/