Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/27: Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico · 22 pagine

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strutture e i servizi di base (agenda ADS)6 previsto nell’articolo 16 LMeCA. La formulazione aperta dell’articolo 17 LMeCA permette tuttavia ai Cantoni, ai Comuni o ad altri enti di diritto pubblico di beneficiare pure degli aiuti finanziari concessi ai sensi della presente ordinanza. Ne sono invece escluse le unità amministrative centrali e decentralizzate dell’Amministrazione federale, che per definizione non possono percepire aiuti finanziari della Confederazione (cfr. art. 3 cpv. 1 LSu in combinato disposto con l’art. 2 cpv. 3 LOGA).

Lettera b: l’idea di progetto deve essere presentata in modo comprensibile e formulata in un obiettivo di progetto. Ai fini della valutazione, è inoltre un vantaggio disporre di una descrizione e di una pianificazione del progetto che siano già quanto più possibile dettagliate. Le principali tappe della fase di sviluppo e messa a punto devono essere definite in modo che la pianificazione sia comprensibile e siano date possibilità di controllo.

Lettera c: i richiedenti devono spiegare le ragioni per cui ritengono che il loro progetto soddisfi le condizioni per la promozione di cui all’articolo 2. Siccome alcune condizioni per la promozione sono al contempo anche criteri di valutazione, i richiedenti possono presentare qui le proprie argomentazioni in modo da influire positivamente sulla valutazione.

Lettera d: l’esistenza di un nesso con la Strategia Svizzera digitale può soddisfare il criterio dell’importanza particolare richiesta nell’articolo 2 capoverso 1 lettera a, ma è soltanto un esempio e non quindi una condizione imperativa per la promozione. Al contrario, un eventuale contributo a un tema centrale della Strategia Svizzera digitale è un criterio di valutazione conformemente all’articolo 7 lettera b, pertanto in questa sede deve essere anche indicato se il progetto è suscettibile o meno di apportare un simile contributo.

Lettera e: già al momento della presentazione della domanda occorre indicare in che modo, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 13, saranno pubblicati i risultati. Occorre in particolare comunicare per quanto possibile i formati e le piattaforme utilizzati.

Lettera f: al momento della presentazione della domanda le indicazioni sui costi complessivi, e in particolare quelle sui costi della fase di sviluppo e messa a punto, sono una stima. Già a quel momento è tuttavia necessario che il loro livello di dettaglio sia il più alto possibile, affinché la decisione possa essere resa con le condizioni necessarie. Se necessario, anche la stima dei costi deve essere suffragata da offerte concrete.

Nel presentare un business plan e una pianificazione della liquidità, i richiedenti devono indicare, da un lato, fino a che punto il progetto è in grado di sopravvivere durante la fase di sostegno, quali pagamenti sono necessari e quando. Dall’altro, il business plan deve anche indicare come verrà finanziato l’esercizio una volta che il progetto sarà realizzato.

Lettera g: nella domanda occorre inoltre indicare l’importo dell’aiuto finanziario richiesto e in che misura è rispettata la condizione prevista all’articolo 3 capoverso 1.

Lettera h: al momento della presentazione della domanda devono essere elencati tutti gli attori direttamente e indirettamente coinvolti nel progetto. Oltre a fondi provenienti

6 www.digitale-verwaltung-schweiz.ch > Attuazione > Agenda «Infrastrutture e servizi di base nazionali dell’Amministrazione digitale Svizzera» (agenda ADS)