Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/27: Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico · 22 pagine
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Numero 6: nell’emanare la LMeCA, il legislatore si è anche posto l’obiettivo di semplificare l’accesso a informazioni e dati. Questo obiettivo potrebbe essere conseguito applicando principi fondamentali come quello dei dati aperti (open data) o dei software a codice sorgente aperto (open source software), ai quali i progetti sostenuti devono in ogni caso attenersi (cfr. art. 13). È però anche ipotizzabile un progetto di digitalizzazione che semplifichi l’accesso ad altri dati o informazioni, come ad esempio quelli che non sono soggetti alla LMeCA.
Numero 7: sono meritevoli di essere sostenuti i progetti che facilitano alle imprese l’accesso alle prestazioni delle autorità, come ad esempio i progetti per la creazione di piattaforme di Governo elettronico che fanno risparmiare alle imprese tempo e risorse
– che altrimenti verrebbero impiegate per le procedure amministrative – accelerandone così la trasformazione digitale. Ciò potrebbe inoltre includere anche il rilascio di dati delle autorità in una forma utilizzabile che favoriscono le innovazioni delle imprese. Le innovazioni possono essere promosse anche mediante piattaforme digitali sulle quali il mondo economico è connesso con le autorità.
Numero 8: vi rientrano in particolare progetti che migliorano la cibersicurezza delle imprese.
Numero 9: sono compresi ad esempio i progetti che facilitano alle imprese le relazioni economiche con l’estero o che apportano un contributo per sfruttare al meglio il potenziale di forza lavoro interno.
Lettera c: data la disposizione sui sussidi sancita nella LMeCA, i progetti devono anche avere un nesso con lo scopo enunciato nella legge. Secondo l’articolo 1 LMeCA, la legge si prefigge di creare i presupposti per la collaborazione tra autorità di diversi enti pubblici come pure tra tali autorità e terzi nell’impiego di mezzi elettronici a sostegno dell’adempimento dei compiti delle autorità, nonché per l’ampliamento e l’ulteriore sviluppo dell’impiego di mezzi elettronici che sostengono l’adempimento dei compiti delle autorità.
Un progetto di digitalizzazione deve dunque avere un nesso con l’adempimento di un compito delle autorità e favorire l’impiego di mezzi elettronici a sostegno dello stesso. Per compiti delle autorità si intendono sostanzialmente le attività sovrane della pubblica amministrazione. Per concretizzare il nesso con un compito delle autorità, è possibile prendere spunto anche dalla Strategia Svizzera digitale, in cui sono definiti cinque settori d’impatto sul lungo termine con una panoramica delle attività sovrane importanti per una Svizzera digitale. Nel momento in cui un progetto di digitalizzazione rientra in uno di questi settori d’impatto, dovrebbe sussistere un nesso sufficiente.
Lettera d: conformemente all’articolo 17 capoverso 2 LMeCA vengono sostenuti i progetti che apportano risultati liberamente utilizzabili. Pertanto anche il fatto che i progetti possano fornire simili risultati costituisce una condizione per la promozione. L’entità del potenziale per l’ulteriore utilizzo di questi risultati viene in seguito ponderata nella valutazione del progetto secondo nell’articolo 7 lettera c.
Lettera e: i progetti di digitalizzazione proposti devono essere innovativi e presentare sostanzialmente nuovi elementi. I progetti possono però essere innovativi anche se si basano su quelli esistenti o sviluppano quelli esistenti in modo tale da apportare un miglioramento significativo. Più un progetto è innovativo, migliore sarà la sua valutazione (art. 7 lett. d).