Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/27: Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico · 22 pagine
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Sezione 6: Disposizioni finali
Articolo 15 Disposizione transitoria
È previsto che possano essere concessi i primi aiuti finanziari per progetti di digitalizzazione già nel 2025. A causa dell’entrata in vigore dell’ordinanza al 1° gennaio 2025 le domande non possono essere inoltrate come di solito già a fine ottobre dell’anno precedente. Per il 2025 è quindi sancita una disposizione transitoria con un termine supplementare d’inoltro al 31 marzo 2025. Una decisione sul versamento di aiuti finanziari a queste domande dev’essere presa al più tardi a fine settembre 2025.
Secondo questa disposizione transitoria, nel 2025 sono previsti eccezionalmente due termini d’inoltro delle domande. Sulle domande inoltrate a fine ottobre si deciderà soltanto nel 2026.
Articolo 16 Entrata in vigore
L’entrata in vigore è prevista al 1° gennaio 2025.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
In un primo tempo, per il finanziamento iniziale destinato al promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico di cui all’articolo 17 LMeCA era stato fissato un tetto di spesa annuale di 5 milioni di franchi. In considerazione della situazione finanziaria della Confederazione, l’8 marzo 2024 il Consiglio federale ha incaricato un gruppo di esperti di effettuare una verifica di tutti i compiti e i sussidi della Confederazione. Nel corso di tale verifica sarà esaminato anche il sussidio oggetto del presente rapporto. La consultazione viene comunque indetta ora, in modo che l’ordinanza possa entrare in vigore il 1° gennaio 2025. L’ammontare dei fondi effettivamente disponibili per l’attuazione dell’articolo 17 LMeCA verrà stabilito in un secondo tempo, tenendo conto di quanto scaturito dalla summenzionata verifica dei compiti e dei sussidi.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
Ogni progetto di digitalizzazione può, in linea di principio, comportare delle ripercussioni per i Cantoni e i Comuni. Potrebbe trattarsi, per esempio, di progetti ai quali un Cantone partecipa anche finanziariamente. In questo caso l’articolo 8 LSu impone un obbligo di coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni, in modo da evitare doppioni negli oneri amministrativi. È poi anche possibile che sia i Cantoni sia i Comuni possano essere beneficiari di aiuti finanziari ai sensi della presente ordinanza.
Un progetto di digitalizzazione sostenuto può però produrre effetti positivi anche a più livelli statali e apportare in tal modo un valore aggiunto ai Cantoni o ai Comuni per la loro trasformazione digitale.