Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/27: Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico · 22 pagine
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Capoverso 2
Gli aiuti finanziari previsti nella presente ordinanza sono sussidiari rispetto ad altri aiuti finanziari della Confederazione. I progetti possono quindi essere sostenuti soltanto se non beneficiano di altri strumenti di promovimento federali. Ciò riguarda sia il periodo di sostegno sia il passato. Se in precedenza il progetto è stato sostenuto dalla Confederazione in virtù di un’altra base legale, questa norma di diritto speciale prevale su quelle della LMeCA, anche se le prestazioni di sostegno sono risultate più basse o sono state sospese. Ciò è possibile, ad esempio, se anche la suddetta norma di diritto speciale prevede «soltanto» un finanziamento iniziale o se al beneficiario è stata richiesta la restituzione degli aiuti finanziari sulla base di una delle fattispecie di cui agli articoli 28 o 29 LSu.
Esistono differenti strumenti per promuovere progetti di digitalizzazione. L’articolo 17 LMeCA sancisce che il progetto non sia sostenuto attraverso altri strumenti di promovimento della Confederazione. Vi rientrano tutti gli aiuti finanziari concessi da un’unità amministrativa centrale o decentralizzata dell’Amministrazione federale. Ne fanno parte ad esempio le promozioni di progetti innovativi di Innosuisse, il programma di promozione volto a sostenere progetti di digitalizzazione nel settore energetico dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) o anche i progetti di ricerca accademici del Fondo nazionale svizzero per lo sviluppo delle conoscenze e della comprensione in relazione con le tecnologie digitali e le loro applicazioni.
L’attuazione di questa disposizione va agevolata chiedendo più volte ai richiedenti di confermare, anche mediante autodichiarazione, di avere rispettato questo presupposto di base (cfr. art. 5 cpv. 3 lett. i e art. 12 lett. 4).
Articolo 3 Calcolo degli aiuti finanziari
Capoverso 1
I costi di progetto computabili devono essere esposti al momento della presentazione della domanda. Gli aiuti finanziari non possono eccedere il 50 per cento dei costi effettivamente risultanti e computabili. In linea di massima le rate vengono versate nel momento in cui le spese diventano imminenti (cfr. art. 23 cpv. 1 LSu). Tale condizione deve essere quindi osservata ogni volta che viene effettuato un versamento rateale. Spetta al beneficiario degli aiuti finanziari documentare i costi effettivamente insorti.
Capoverso 2
Gli aiuti finanziari accordati in virtù della presente ordinanza servono a fornire un finanziamento iniziale e coprono dunque unicamente la fase di sviluppo e messa a punto di un progetto di digitalizzazione. La durata del sostegno deve inoltre essere limitata a quattro anni (cfr. art. 4). I costi sono inoltre computabili soltanto se sono necessari per realizzare il progetto.
I costi computabili durante il periodo di sostegno sono pertanto elencati a titolo esemplificativo. Questo elenco non è esaustivo e serve da aiuto per i richiedenti.
Lettera a: con il termine pianificazione s’intendono tutti i costi legati alla pianificazione del progetto, in particolare quelli sostenuti per adempiere quanto prescritto dall’arti-