Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/27: Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico · 22 pagine

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4.3 Ripercussioni sulla società

Il versamento di aiuti finanziari previsto dalla presente ordinanza è volto a promuovere progetti di digitalizzazione che hanno un impatto positivo sulla società. L’accento è posto su progetti che creano un valore aggiunto per la società attraverso la digitalizzazione o che promuovono l’ampia accettazione della digitalizzazione. L’ordinanza dovrà quindi contribuire alla trasformazione digitale della società, che si impegna a rispettare i principi democratici, gli obiettivi dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile o il principio dell’inclusione di tutti i gruppi della popolazione.

A tale proposito, in sede di esame e di valutazione dei progetti di digitalizzazione si dovrà tenere particolarmente conto anche della prospettiva di genere. Esiste indubbiamente un grande interesse pubblico a ridurre il più possibile le disparità tra i sessi esistenti nel settore della digitalizzazione. L’attribuzione di aiuti finanziari in virtù della presente ordinanza permetterà inoltre di sostenere in modo mirato progetti di digitalizzazione che promuovono la parità tra i sessi.

Occorre anche tenere conto delle esigenze di altri gruppi di popolazione. Il finanziamento iniziale di progetti di digitalizzazione intesi ad eliminare le disuguaglianze esistenti e ad abbattere le barriere, promuovendo in tal modo l'inclusione digitale di tutti gli individui, permetterà di realizzare la trasformazione digitale auspicata e legittimata dal profilo democratico. L’obiettivo è che tutti possano partecipare alla digitalizzazione.

5 Aspetti giuridici

5.1 Base legale e delega di competenze legislative

Adottando l’articolo 17 capoverso 3 LMeCA, il legislatore ha incaricato il Consiglio federale di emanare le disposizioni esecutive concernenti il finanziamento iniziale di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico. L’articolo 17 LMeCA è formulato in maniera molto ampia, ragion per cui le disposizioni esecutive devono essere estremamente dettagliate, anche per motivi legati al diritto in materia di sussidi. Conformemente al mandato legale, nell’ordinanza devono essere in particolare definiti l’entità degli aiuti finanziari, il tipo di contributi nonché i requisiti che il beneficiario deve soddisfare e le prestazioni che questi deve fornire.

Dato che la nuova ordinanza non è stata integrata nell’OMeCA, il suo articolo 1 spiega di nuovo qual è l’oggetto dell’ordinanza. Gli articoli 2 – 4 sono dedicati all’entità dell’aiuto finanziario, ai requisiti che il beneficiario deve soddisfare e alle prestazioni che esso deve fornire. Gli articoli 5 – 8 disciplinano la procedura. Queste disposizioni sono necessarie affinché un aiuto finanziario ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 LMeCA possa essere versato in modo conforme alla legge. La costituzione di una giuria di esperti (art. 9 – 11) permetterà di avvalersi, a titolo consultivo, di conoscenze specialistiche esterne e interne all’Amministrazione federale per la valutazione dei progetti. Si tratta di garantire che i progetti vengano valutati nel modo più adeguato possibile, dato che è improbabile che tutte le domande meritevoli di finanziamento potranno essere sostenute e ciò a causa della limitatezza dei fondi disponibili. Il ricorso alla giuria di esperti aiuterà a selezionare i progetti che meglio soddisfano il criterio del grande interesse pubblico stabilito nell’articolo 17 LMeCA. Gli articoli 12 – 14 disciplinano poi la natura dei contributi, le modalità di versamento, le esigenze per quanto riguarda la pubblicazione dei risultati nonché la rendicontazione e il controllo. L’obiettivo è di garantire che gli aiuti finanziari vengano utilizzati per i progetti proposti e che servano