Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/27: Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico · 22 pagine

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al grande interesse pubblico come disposto nell’articolo 17 LMeCA. Occorrerà inoltre controllare che siano rispettati i requisiti che i beneficiari sono tenuti a soddisfare e le prestazioni che devono fornire.

I requisiti per la delega di competenze legislative di cui all’articolo 17 capoverso 3 LMeCA sono dunque soddisfatti. Per il rimanente, la presente ordinanza non prevede alcuna delega di competenze legislative ad altri organi.

5.2 Conformità alla legge sui sussidi

Lo scopo dell’articolo 17 LMeCA è il versamento di aiuti finanziari a titolo di finanziamento iniziale. Si tratta pertanto di un mero atto normativo in materia di sussidi, motivo per cui i principi della legge sui sussidi (LSu) devono essere imperativamente rispettati (art. 2 cpv. 1 LSu). Laddove l’ordinanza non fornisce indicazioni specifiche, la LSu è direttamente applicabile. Ciò avviene, per esempio, in riferimento a un’inadempienza totale o parziale nel caso di aiuti finanziari conformemente all’articolo 28 LSu. Allo stesso modo, gli aiuti finanziari possono essere revocati soltanto alle condizioni stabilite nell’articolo 30 LSu, mentre nell’emanare la decisione formale di aiuto finanziario devono essere rispettati gli articoli 17 e 18 LSu. L’articolo 3 dell’ordinanza stabilisce inoltre quali costi del progetto possono essere computati per il calcolo dell’aiuto finanziario. Per l’interpretazione di questa disposizione è necessario tener conto in particolare dell’articolo 26 LSu, secondo il quale il richiedente può procedere ad acquisti di una certa importanza soltanto se l’aiuto finanziario assegnato ha validità giuridica.

Nell’ordinanza sono però state concretizzate anche alcune disposizioni della LSu. I criteri di valutazione elencati nell’articolo 7 costituiscono al contempo un ordine di priorità ai sensi dell’articolo 13 LSu. Inoltre, conformemente all’articolo 12 capoverso 2, gli aiuti finanziari possono essere versati soltanto a partire dal momento in cui le spese sono divenute imminenti (art. 23 cpv. 1 LSu). Infine, le disposizioni concernenti la rendicontazione e il controllo (art. 13) concretizzano le esigenze in materia di controllo previste all’articolo 25 LSu.