Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/30: Sistema nazionale di comunicazione mobile sicuro (CMS) · 22 pagine

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4.7 Conseguenze in caso di rifiuto della CMS

Se lo scambio di dati mobili e la connettività tra le organizzazioni federali, cantonali e di terzi preposte alla sicurezza, come i gestori di infrastrutture critiche, non fosse garantito, ciò andrebbe a scapito della prontezza e della capacità d’intervento nonché di una collaborazione efficiente. Se il progetto CMS non venisse realizzato, lo scambio di dati e importanti applicazioni rilevanti per la protezione della popolazione continuerebbero ad essere sensibili ai blackout e alle perturbazioni delle reti di comunicazione commerciali, come ad esempio in caso di cyber-attacco. Le lacune nella sicurezza avrebbero un forte impatto sulla società già nella quotidianità, ma soprattutto in caso di catastrofe e situazioni d’emergenza a livello nazionale. In caso d’evento, si continuerebbe a correre il rischio che organizzazioni d’intervento e di condotta federali, cantonali e comunali, del Principato del Liechtenstein e terzi, come i gestori di infrastrutture critiche, non possano scambiarsi dati a banda larga e comunicare in modo sicuro tra loro.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

La LPPC si fonda sull’articolo 61 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di protezione civile. In relazione all’emanazione di disposizioni in materia di protezione della popolazione, il legislatore federale può inoltre appellarsi all’articolo 57 capoverso 2 Cost. Le modifiche proposte nell’ambito della presente revisione parziale della LPPC sono costituzionali.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche della LPPC richieste sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale. Inoltre, non creano nuovi obblighi per la Svizzera nei confronti di altri Stati o organizzazioni internazionali.

5.3 Forma dell’atto

Si tratta di norme legislative importanti ai sensi dell’articolo 164 Cost. che devono essere statuite in una legge formale (LPPC).

Il credito d'impegno per la realizzazione della CMS deve essere concesso con un semplice decreto federale.

5.4 Subordinazione al freno delle spese

Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., il presente decreto federale richiede il consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere, dal momento che il richiesto credito d’impegno di 330 milioni è superiore a 20 milioni.

5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

A trarre i maggiori benefici dal futuro sistema CMS saranno soprattutto le AOSS. Si giustifica pertanto la prevista ripartizione dei costi (30% Confederazione, 70% Cantoni), che prevede che i Cantoni si assumano la fetta più grande, tra l’altro su loro stessa proposta. In compenso, grazie al ruolo di cui saranno investite la TIP e i suoi comitati, i Cantoni profitteranno di maggiori opportunità di partecipazione e codeterminazione. Si adempie così al principio dell’equivalenza fiscale. Dato che un coordinamento a livello nazionale e una gestione centrale sono presupposti fondamentali per un utilizzo proficuo della CMS, non sarebbe ragionevole lasciare che i Cantoni realizzino e