Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/47: Modifica del codice civile – Adozione agevolata del figliastro · 26 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)
all’origine delle negligenze nelle adozioni dallo Sri Lanka e da altri Paesi dovrebbero rendere più attenti alla possibilità di eludere i divieti della maternità surrogata, della donazione di oociti e della donazione anonima di sperma e si dovrebbe evitare di creare un turismo e un’industria riproduttivi come avvenne a suo tempo nelle «fabbriche di bambini» dello Sri Lanka.
Secondo alcuni partecipanti92 una procedura con regole sulla tempistica e restrizioni materiali
– come quella proposta dal progetto – indebolisce il diritto di conoscere la propria filiazione93, non gli dà sufficiente importanza o non gliene dà nessuna. Due Cantoni94 ritengono che l’interesse a una rapida tutela giuridica sia, almeno parzialmente, in contrasto con il diritto di conoscere la propria filiazione. Un Cantone95 sostiene che, nell’adozione agevolata del figliastro, le autorità preposte all’adozione debbano concentrarsi su tale diritto e abbiano pertanto l’obbligo di documentare con grande diligenza la vita del figlio, affinché quest’ultimo possa poi ricevere le maggiori informazioni possibili sulla sua origine; in determinate circostanze ciò può richiedere qualche tempo e il Cantone rifiuta quindi chiaramente che la procedura sia limitata nel tempo (cfr. n. 4.1).
Un Cantone96 ritiene che quanto affermato nel rapporto esplicativo, ossia che in caso d’inseminazione privata, il padre può riconoscere il figlio e poi acconsentire subito alla sua adozione in quanto figliastro, garantendo così il diritto di conoscere la propria filiazione, non sia comprensibile in quanto ciò non permette appunto di ottenere tale garanzia. Permetterebbe infatti soltanto di iscrivere un secondo genitore nel registro dello stato civile prima di quanto sia possibile ora. Sostiene inoltre che un donatore privato di sperma di regola non è disposto a riconoscere un vincolo di filiazione e/o nemmeno l’altro genitore biologico lo vuole.
3.3.3.2 Disciplinamento nel progetto sul diritto in materia di filiazione e nel diritto in materia
di procreazione assistita
Anche tra i partecipanti che rifiutano il progetto, come tra quelli che lo accettano, sono in molti a ritenere che le fattispecie affrontate non debbano essere disciplinate nell’ambito del diritto sull’adozione (6 Cantoni97, 1 partito98 e 4 organizzazioni99).
Alcuni partecipanti100 ritengono che non sia materia del diritto sull’adozione bensì del diritto della filiazione e di quello della procreazione assistita. Secondo diversi partecipanti101 la revisione del diritto della filiazione deve essere portata avanti speditamente e secondo due altri102 i diritti dei bambini nell’ambito dei metodi di procreazione assistita all’estero devono essere tutelati con una revisione della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP). Un Cantone103 sostiene che le questioni giuridiche ed etiche fondamentali per questo tema non possono essere risolte con una revisione mirata del diritto in materia di adozione, ma devono
92 BS (pag. 1 seg.). GL (pag. 2 seg.).
93 SZ (pag. 1 seg.), ZH (pag. 1 seg.), CDDGP/COPMA/CDOS (pag. 1).
94 BE (pag. 2). ZG (pag. 2).
95 BS (pag. 3 seg.).
96 BE (pag. 2).
97 BL, BS, GL, NW, SZ, UR.
98 UDC.
99 CDDGP, COPMA, CDOS, AACA.
100 GL (pag. 1 e 3), NW (pag. 1), UR, AACA (pag. 2). SZ (pag. 2).
101 GL (pag. 3), NW (pag. 2), UR, CDDGP/COPMA/CDOS (pag. 2), AACA (pag. 3).
102 BL (pag. 2), CDDGP/COPMA/CDOS (pag. 2).
103 BS (pag. 2).