Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/47: Modifica del codice civile – Adozione agevolata del figliastro · 26 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)
tare che il progetto non spende parola su questo aspetto di cui, come sostengono due Cantoni121, non si può tenere conto se la procedura viene abbreviata. Numerosi partecipanti122 affermano che la regola secondo cui la procedura di adozione deve essere conclusa entro sei mesi mette inutilmente sotto pressione le autorità preposte all’adozione e non tiene conto né della realtà né della prassi. Per un Cantone il fatto che il legislatore imponga alle autorità un termine per la durata di una procedura è inabituale123, e viola la massima dell’ufficialità e il principio inquisitorio. Due Cantoni124 richiamano la giurisprudenza del Tribunale federale e della Corte EDU, secondo cui comunque la procedura deve essere la più breve possibile.
Un Cantone125 ritiene che una prescrizione sulla durata non soddisfi le esigenze della protezione dei minori e che, essendo le APMA già oberate, non sarebbe possibile rispettare tempistiche così severe. Un secondo Cantone126 sostiene che ne risulterebbe una disparità di trattamento con altre forme di adozione e chiede quindi di sopprimere il termine sostituendolo con la la formulazione «rapidamente dopo la presentazione …» («rasch nach der Einreichung... »). E stando a un terzo Cantone, se un’autorità non si attiva con sufficiente rapidità o se la procedura non è portata avanti con sollecitudine, gli interessati hanno sempre la facoltà di presentare un ricorso per ritardata o denegata giustizia127. Un quarto Cantone128 ritiene un termine di sei mesi incompatibile con la prassi e con gli altri compiti in parte urgenti che le autorità competenti dovrebbero assolvere; pur approvando un trattamento più rapido di questi casi e la limitazione degli accertamenti sociali al fine di costituire al più presto un vincolo di filiazione, esso fa presente che il sovraccarico di lavoro o altri casi prioritari urgenti potrebbero impedire di rispettare il termine e propone quindi la formulazione «al più presto possibile». Infine, un quinto Cantone129 rileva che il termine stretto non è adeguato alla molteplicità dei casi e all’importanza di tutelare il diritto del figlio di conoscere la propria filiazione, per garantirlo possono infatti essere necessari lunghi accertamenti e indagini.
6 Cantoni130, 1 partito131 e un’organizzazione132 sono perlomeno critici nei confronti del termine o propongono alternative. Per un Cantone133, la lunga durata delle procedure può talora essere fonte di problemi, ma è molto raro che si raggiungano i due anni menzionati nel rapporto esplicativo; sarebbe quindi auspicabile una regola più flessibile. Due Cantoni134 vogliono evitare che il termine di sei mesi comprometta i risultati degli accertamenti e quindi ritengono che il termine dovrebbe essere soltanto indicativo. Un Cantone135 propone che la decisione sia resa «in linea di massima» entro sei mesi. Un partito136 fa presente che dovrebbero anche essere chiarite le norme di legge sui metodi di procreazione assistita nei singoli
121 BE (pag. 4), GL (pag. 2).
122 AG (pag. 2), ZG (pag. 2 seg.) GL (pag. 2), NW, UR, AACA (pag. 3).
123 AI (pag. 1).
124 BE (pag. 4), GL (pag. 2).
125 GR (pag. 1).
126 Vpag.
127 AI (pag. 1).
128 FR (pag. 1).
129 ZH (pag. 4).
130 JU, NE, LU, SG, TI, VD.
131 Il Centro.
132 PACH.
133 NE (pag. 2).
134 JU (pag. 2), SG (pag. 2).
135 TI (pag. 5).
136 Il Centro (pag. 1).