Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/47: Modifica del codice civile – Adozione agevolata del figliastro · 26 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)

Hanno preso posizione 25 Cantoni, 8 partiti e 24 organizzazioni; complessivamente sono stati presentati 57 pareri.

Un Cantone1 e 2 organizzazioni2 hanno espressamente rinunciato a presentare un parere.

Il presente rapporto sui risultati contiene una sintesi dei pareri pervenuti. Per consultare i singoli pareri si veda il n. 7.

1.2 Oggetto della consultazione

Secondo il diritto vigente l’adozione del figlio del partner (adozione del figliastro) presuppone una comunione domestica di almeno tre anni (art. 264c cpv. 2 CC) e un anno di cura (art. 264 cpv. 1 CC). Questa normativa è concepita per una situazione in cui una persona adotta il figlio che è nato da una precedente relazione del partner e quindi di regola ha due genitori legali.

La mozione depositata dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG- N) 22.3382 Nessun inutile ostacolo all’adozione del figliastro riguarda altre situazioni: si tratta del caso del figlio concepito con la donazione privata di sperma, con la donazione (eventualmente anonima) di sperma all’estero o con altri metodi di procreazione assistita ammessi all’estero, compresa la maternità surrogata, e che dalla nascita vive con il genitore legale e l’aspirante all’adozione, anche detto genitore intenzionale, ma di regola con un solo genitore legale. Le norme attuali sull’adozione del figliastro non sono appropriate in questo caso, in particolare la lunga durata fino alla pronuncia dell’adozione. L’obiettivo fondamentale del progetto è quindi fornire più rapidamente tutela giuridica al minore rinunciando al requisito

dell’anno di cura. La domanda di adozione dovrebbe poter essere presentata prima che siano adempiute tutte le pertinenti condizioni. Inoltre, in questi casi il progetto intende semplificare l’accertamento dell’idoneità in considerazione delle circostanze e nella misura del possibile concludere la procedura di adozione entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

Nel contempo il progetto propone anche di semplificare l’adozione del figliastro divenuto maggiorenne (adozione di un adulto). Poiché la comunione domestica del genitore legale e

dell’aspirante all’adozione non ha più importanza per un figlio maggiorenne, la sua adozione potrebbe prescindere dalla comunione domestica, dalla convivenza di fatto, dal matrimonio o dall’unione domestica registrata tra genitore e aspirante.

2 Elenco dei partecipanti

L’elenco dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni che hanno espresso un parere figura nell’allegato.

3 Osservazioni generali concernenti il progetto

3.1 Osservazioni introduttive

Poiché gli argomenti di coloro che approvano il progetto o il suo obiettivo fondamentale e quelli di coloro che lo rifiutano in parte si sovrappongono, viene dapprima presentata una panoramica generale per dare una visione d’insieme dei punti sollevati (cfr. n. 3.2). In seguito sono riassunti i pareri presentati (cfr. n. 3.3−6).

1 SH.

2 SAV, ASM.