Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/47: Modifica del codice civile – Adozione agevolata del figliastro · 26 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)

bero una normativa generale valida anche per i minorenni che permetta di derogare alla condizione della comunione domestica se necessario per tutelare il bene del figlio152, in particolare quando vi è un legame emotivo forte e durevole e l’aspirante all’adozione è una figura di riferimento importante per il figlio153.

Un Cantone154 reputa che l’adozione di persone maggiorenni dovrebbe essere in linea di massima pronunciata soltanto se sussiste un legame familiare. Fa notare che la nuova disposizione si applicherebbe anche nei casi in cui la vita familiare è cessata da molto tempo, complicando la verifica del legame familiare da parte dell’autorità preposta all’adozione. Ritiene tale esame di importanza centrale perché l’adozione di maggiorenni è spesso chiesta per motivi inappropriati, segnatamente di tipo successorio, fiscale o relativi al diritto degli stranieri, e la modifica proposta potrebbe far aumentare tali richieste155.

5 Commenti alle singole disposizioni

5.1 Articolo 264cbis AP-CC

Per alcuni partecipanti156 la disposizione, formulata in modo molto ampio, non pone esplicitamente come condizione che sia fatto ricorso a una donazione di sperma o a un metodo di procreazione assistita quindi, se bastasse la presunzione di una pianificazione familiare comune, essa si applicherebbe anche nei classici casi di adozione del figliastro. Un Cantone157 ritiene che la disposizione si applichi in particolare se il vincolo di filiazione con il secondo genitore biologico può essere costituito soltanto mediante riconoscimento o se il figlio ha già due genitori legali in virtù di una presunzione di paternità. È dell’opinione che in questi casi si dovrebbero mantenere l’anno di cura e la procedura attuale; pertanto la disposizione dovrebbe essere precisata di conseguenza e indicare che il figlio deve aver vissuto dalla nascita nella comunione domestica formata dal genitore legale e dall’aspirante all’adozione. Un altro Cantone158 sostiene che, per disciplinare realmente le situazioni in questione, la disposizione dovrebbe essere ulteriormente concretizzata prevedendone l’applicazione unicamente ai bambini piccoli che hanno un vincolo di filiazione con un genitore soltanto.

Per un Cantone159, l’espressione «senza aver provveduto alla sua cura ed educazione prima dell’adozione» dovrebbe essere modificata come segue: «se ha provveduto alla sua cura ed educazione dalla nascita», formulazione che garantisce che l’aspirante all’adozione abbia effettivamente svolto un’autentica funzione di affidamento. Vi è anche un Cantone160 secondo cui la rinuncia all’anno di cura va approvata soltanto se, alla nascita del figlio, tutte le altre condizioni, in particolare i tre anni di comunione domestica, sono già adempiute, e a tal fine propone di sostituire l’espressione «non appena» con il termine «sempreché».

152 LU (pag. 2).

153 VD (pag. 3).

154 Bpag.

155 BS (pag. 2).

156 LU (pag. 2), UNIGE (pag. 4).

157 ZH (pag. 2).

158 GE (pag. 3).

159 AI (pag. 1).

160 SO (pag. 2 seg.).