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Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 19 pagine
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Ordinanza sulla protezione del clima «%ASFF_YYYY_ID»
5.3 Nel cronoprogramma dev’essere indicato che in misura equivalente al con-
sumo più elevato di elettricità risultante dalla cattura viene impiegata elettricità da fonti non fossili, dimostrandolo con certificati di provenienza. L’elettricità deve tuttavia essere prodotta il più possibile in modo autonomo.
5.4 Per i provvedimenti che catturano il CO2 dalle emissioni fossili e derivanti da
processi per immagazzinarlo temporaneamente, nel cronoprogramma dell’impresa che cattura il CO2 dev’essere spiegato in che modo il CO2 fossile sarà conferito a uno stoccaggio permanente fino al 2050. Nel cronoprogramma dell’impresa che utilizza il CO2 dev’essere spiegato in che modo avverrà il passaggio al CO2 da fonti biogene o atmosferiche fino al 2050.
5.5 Le domande per la promozione di provvedimenti che immagazzinano tempo-
raneamente il CO2 catturato in prodotti devono essere presentati dall’impresa che utilizza il CO2 catturato. Il cronoprogramma dell’impresa che cattura il CO2 deve essere presentato insieme alla domanda.
5.6 I provvedimenti per lo stoccaggio delle emissioni di CO2 possono riguardare
l’intera catena di processo dalla cattura fino all’utilizzo o allo stoccaggio. La catena di processo dev’essere descritta nel cronoprogramma.
5.7 Per i provvedimenti in cui i costi d’esercizio fanno parte dell’aiuto finanziario
occorre spiegare nel cronoprogramma in che modo i provvedimenti potranno essere portati avanti dopo la cessazione dell’aiuto finanziario.