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Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 19 pagine

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Ordinanza sulla protezione del clima «%ASFF_YYYY_ID»

2 Bandi di concorso

2.1 Nell’ambito delle priorità di promozione della Confederazione possono essere

effettuati bandi di concorso tematici per i provvedimenti di cui ai numeri 3–

5. In tale contesto si tiene conto del tempo richiesto per la pianificazione e l’attuazione dei provvedimenti e delle risorse disponibili ogni anno.

2.2 Un’impresa che partecipa a un bando di concorso può partecipare solo una

volta nell’arco di 12 mesi con lo stesso provvedimento.

2.3 Per il bando di concorso può essere stabilito quanto segue:

a. l’ammontare massimo degli aiuti finanziari a disposizione per il bando di concorso;

b. l’importo massimo a disposizione per i singoli provvedimenti;

c. il numero massimo di provvedimenti che possono ricevere un aiuto finanziario;

d. la quantità massima di riduzione delle emissioni o di emissioni negative in tonnellate di CO2eq per la quale può essere richiesto un aiuto finanziario;

e. l’ammontare massimo dell’aiuto finanziario per la riduzione di una tonnellata di CO2eq o per l’ottenimento di una tonnellata di emissioni negative.

3 Requisiti relativi ai provvedimenti che riducono le emissioni dirette e indirette

3.1 I provvedimenti rientrano nella fase di sviluppo 5 (autorizzazione all’immis-

sione in commercio e introduzione sul mercato) o nella fase di sviluppo 6 (diffusione sul mercato) e determinano una riduzione delle emissioni di gas serra nell’impresa o nello stabilimento d’impresa.

3.2 Se i provvedimenti determinano un aumento dell’efficienza dei processi fos-

sili, l’impresa deve impegnarsi a sostituire completamente i vettori energetici fossili del processo, prima del 2040, con vettori energetici rinnovabili, indicandolo nel cronoprogramma.

3.3 Se i provvedimenti determinano un consumo più elevato di elettricità, l’im-

presa deve impegnarsi a utilizzare elettricità da fonti non fossili in misura equivalente al consumo più elevato di elettricità, dimostrandolo mediante certificati di provenienza. L’elettricità deve tuttavia essere prodotta il più possibile in modo autonomo. La procedura dev’essere indicata nel cronoprogramma.

3.4 Per i provvedimenti in cui i costi d’esercizio fanno parte dell’aiuto finanziario

occorre spiegare nel cronoprogramma in che modo i provvedimenti potranno essere proseguiti dopo la cessazione dell’aiuto finanziario.