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Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 19 pagine
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Ordinanza sulla protezione del clima «%ASFF_YYYY_ID»
4Sulla base del test, esso accerta lo stato della compatibilità climatica dei flussi finanziari e del contributo effettivo agli obiettivi climatici e pubblica tali risultati e la quota dei partecipanti in forma aggregata per settore.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 27 Consulenza alle autorità esecutive
Nella sua funzione di servizio ambientale della Confederazione, l’UFAM fornisce consulenza all’UFE e alle altre autorità esecutive nell’esecuzione della presente ordinanza. È competente in particolare per la valutazione degli effetti dei provvedimenti sul carico inquinante e sul consumo di risorse naturali.
Art. 28 Adeguamento dell’allegato 1
Il DATEC adegua l’allegato 1 allo sviluppo scientifico.
Art. 29 Modifiche di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 3.
Art. 30 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2025.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,