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Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 19 pagine

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Ordinanza sulla protezione del clima «%ASFF_YYYY_ID»

4Sulla base del test, esso accerta lo stato della compatibilità climatica dei flussi finanziari e del contributo effettivo agli obiettivi climatici e pubblica tali risultati e la quota dei partecipanti in forma aggregata per settore.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 27 Consulenza alle autorità esecutive

Nella sua funzione di servizio ambientale della Confederazione, l’UFAM fornisce consulenza all’UFE e alle altre autorità esecutive nell’esecuzione della presente ordinanza. È competente in particolare per la valutazione degli effetti dei provvedimenti sul carico inquinante e sul consumo di risorse naturali.

Art. 28 Adeguamento dell’allegato 1

Il DATEC adegua l’allegato 1 allo sviluppo scientifico.

Art. 29 Modifiche di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 3.

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2025.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione,