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Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 19 pagine

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Ordinanza sulla protezione del clima «%ASFF_YYYY_ID»

f. un percorso di sviluppo delle capacità per la compensazione delle emissioni di gas serra residue mediante l’impiego di NET in Svizzera e all’estero al più tardi entro il 2050.

Art. 6 Cronoprogrammi per settori

1I settori possono elaborare cronoprogrammi uniformi (cronoprogrammi per settori) per le imprese del loro settore che presentano un consumo annuo di calore pari al massimo a 5 GWh o un consumo annuo di elettricità pari al massimo a 0,5 GWh.

2I cronoprogrammi per settori devono comprendere almeno:

a. la ripartizione specifica per settore delle emissioni dirette e indirette;

b. una descrizione degli impianti e dei processi specifici per settore che sono rilevanti per il clima;

c. una descrizione delle soluzioni tecniche che possono portare alla riduzione delle emissioni di gas serra o all’impiego di NET;

d. un elenco dei provvedimenti specifici per settore per la riduzione delle emissioni di gas serra o l’impiego di NET che consentono il raggiungimento dell’obiettivo;

e. un percorso di riduzione di regola lineare per le emissioni dirette e indirette, che si orienti ai valori indicativi di cui all’articolo 4 LOCli e obiettivi intermedi per gli anni 2030 e 2040;

f. un percorso di sviluppo delle capacità per la compensazione delle emissioni residue mediante l’impiego di NET in Svizzera e all’estero al più tardi entro il 2050.

Art. 7 Informazioni sui provvedimenti

In relazione ai provvedimenti elencati nei cronoprogrammi devono essere fornite le seguenti informazioni:

a. una descrizione esatta del provvedimento;

b. una stima dei costi dell’attuazione;

c. nel caso di cronoprogrammi per imprese: un calcolo dell’effetto in tonnellate di CO2eq ottenuto mediante i provvedimenti e la relativa influenza sul consumo di energia;

d. nel caso di cronoprogrammi per settori: una stima relativa dell’effetto dei provvedimenti in percentuale;

e. la pianificazione dell’attuazione temporale.

Art. 8 Altri requisiti relativi ai cronoprogrammi

1L’acquisto di attestati è considerato un provvedimento secondo gli articoli 5 e 6 solo se gli attestati sono stati emessi per l’impiego di NET.