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Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 19 pagine
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Ordinanza sulla protezione del clima «%ASFF_YYYY_ID»
f. un percorso di sviluppo delle capacità per la compensazione delle emissioni di gas serra residue mediante l’impiego di NET in Svizzera e all’estero al più tardi entro il 2050.
Art. 6 Cronoprogrammi per settori
1I settori possono elaborare cronoprogrammi uniformi (cronoprogrammi per settori) per le imprese del loro settore che presentano un consumo annuo di calore pari al massimo a 5 GWh o un consumo annuo di elettricità pari al massimo a 0,5 GWh.
2I cronoprogrammi per settori devono comprendere almeno:
a. la ripartizione specifica per settore delle emissioni dirette e indirette;
b. una descrizione degli impianti e dei processi specifici per settore che sono rilevanti per il clima;
c. una descrizione delle soluzioni tecniche che possono portare alla riduzione delle emissioni di gas serra o all’impiego di NET;
d. un elenco dei provvedimenti specifici per settore per la riduzione delle emissioni di gas serra o l’impiego di NET che consentono il raggiungimento dell’obiettivo;
e. un percorso di riduzione di regola lineare per le emissioni dirette e indirette, che si orienti ai valori indicativi di cui all’articolo 4 LOCli e obiettivi intermedi per gli anni 2030 e 2040;
f. un percorso di sviluppo delle capacità per la compensazione delle emissioni residue mediante l’impiego di NET in Svizzera e all’estero al più tardi entro il 2050.
Art. 7 Informazioni sui provvedimenti
In relazione ai provvedimenti elencati nei cronoprogrammi devono essere fornite le seguenti informazioni:
a. una descrizione esatta del provvedimento;
b. una stima dei costi dell’attuazione;
c. nel caso di cronoprogrammi per imprese: un calcolo dell’effetto in tonnellate di CO2eq ottenuto mediante i provvedimenti e la relativa influenza sul consumo di energia;
d. nel caso di cronoprogrammi per settori: una stima relativa dell’effetto dei provvedimenti in percentuale;
e. la pianificazione dell’attuazione temporale.
Art. 8 Altri requisiti relativi ai cronoprogrammi
1L’acquisto di attestati è considerato un provvedimento secondo gli articoli 5 e 6 solo se gli attestati sono stati emessi per l’impiego di NET.