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Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 19 pagine
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Ordinanza sulla protezione del clima «%ASFF_YYYY_ID»
2Per la determinazione dell’ammontare degli aiuti finanziari si considera in particolare quanto segue:
a. la riduzione perseguita delle emissioni di gas serra o le emissioni negative perseguite in tonnellate di CO2eq;
b. i costi per ogni tonnellata di CO2eq ridotta o per ogni tonnellata ottenuta di emissioni negative;
c. il grado d’innovazione del provvedimento;
d. i ricavi previsti e i risparmi sui costi d’esercizio.
3I contributi di cui al capoverso 1 possono essere aumentati in via eccezionale del 20 per cento. Determinanti a tal fine sono l’utilità particolare del provvedimento per il raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 3 LOCli, il potenziale di moltiplicazione e il rapporto costi/benefici del provvedimento.
4Sono considerati costi computabili:
a. per i contributi d’investimento: i costi d’investimento necessari e adeguati per l’attuazione economica e appropriata del provvedimento;
b. per i contributi d’esercizio: i costi d’esercizio annui.
5L’aiuto finanziario sotto forma di contributi d’investimento e d’esercizio comprende al massimo le uscite supplementari necessarie rispetto alle tecniche convenzionali.
6Se non sono disponibili risorse sufficienti, gli aiuti finanziari sono accordati a favore dei provvedimenti che soddisfano al meglio i criteri di cui ai capoversi 2 e 3.
Art. 14 Durata degli aiuti finanziari
1I contributi d’investimento vengono accordati entro e non oltre il 31 dicembre 2035.
2I contributi d’esercizio vengono accordati al massimo per sette anni entro e non oltre il 31 dicembre 2037.
Art. 15 Obblighi di notifica
1La persona richiedente comunica all’UFE, senza indugio, le modifiche che possono avere ripercussioni sulla concessione dell’aiuto finanziario.
2Dopo l’attuazione del provvedimento o dopo il raggiungimento degli obiettivi intermedi di cui all’articolo 12 capoverso 3 lettera h, essa presenta un rapporto conclusivo all’UFE. Tale rapporto- deve comprendere:
a. informazioni sullo stato di attuazione dei provvedimenti;
b. un rendiconto dei costi con copie delle fatture.
3Tre anni dopo l’attuazione del provvedimento, la persona richiedente presenta all’UFE un rapporto di valutazione. Questo deve contenere informazioni su quanto segue:
a. la riduzione annua conseguita delle emissioni di gas serra o l’effetto ottenuto mediante l’impiego di NET in tonnellate di CO2eq negli ultimi tre anni;