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Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 19 pagine
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Ordinanza sulla protezione del clima «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 2 (art. 10 cpv. 1)
Promozione di tecnologie e processi innovativi
1 Aiuti finanziari su domanda
1.1 Le imprese possono presentare direttamente una domanda di aiuto finanziario
per i provvedimenti di cui ai numeri 3–5. La Confederazione può stabilire date di riferimento a tal fine.
1.2 I provvedimenti della fase di sviluppo 5 (autorizzazione all’immissione in
commercio e introduzione sul mercato) che riducono le emissioni di gas serra dirette e indirette devono condurre nell’impresa o nello stabilimento d’impresa a una riduzione annua prevista di almeno 1000 t di CO2eq.
1.3 I provvedimenti della fase di sviluppo 6 (diffusione sul mercato) che riducono
le emissioni di gas serra dirette e indirette devono condurre nell’impresa o nello stabilimento d’impresa a una riduzione annua prevista di almeno 5000 t di CO2eq.
1.4 I provvedimenti della fase di sviluppo 4 (finalità dimostrative) nei processi
direttamente a monte o a valle devono condurre presso terzi a una riduzione annua prevista di almeno 100 t di CO2eq.
1.5 I provvedimenti della fase di sviluppo 5 (autorizzazione all’immissione in
commercio e introduzione sul mercato) o della fase di sviluppo 6 (diffusione sul mercato) nei processi direttamente a monte o a valle devono condurre presso terzi a una riduzione annua prevista di almeno 500 t di CO2eq.
1.6 Per i provvedimenti volti allo stoccaggio di CO2 deve essere immagazzinata
ogni anno, in modo temporaneo o permanente, una quantità prevista di almeno 10 000 t di CO2eq.
1.7 Sulla base della pianificazione dei bandi di concorso e delle risorse messe a
disposizione ogni anno, l’UFE può stabilire:
a. l’importo massimo a disposizione per i singoli provvedimenti;
b. l’ammontare massimo dell’aiuto finanziario per la riduzione di una tonnellata di CO2eq o per l’ottenimento di una tonnellata di emissioni negative.
1.8 Le domande presentate che non hanno ricevuto aiuti finanziari a causa delle
risorse finanziarie limitate possono essere presentate di nuovo.
1.9 Le domande relative a provvedimenti che, per tipologia e forma, erano parte
di un bando di concorso secondo il numero 2 possono essere presentate anche dopo un periodo di 12 mesi secondo il numero 1.1.