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Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 19 pagine
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Ordinanza sulla protezione del clima «%ASFF_YYYY_ID»
b. rete termica: rete per la distribuzione di riscaldamento o raffreddamento con fonti centralizzate e utenze decentralizzate;
Art. 3 Calcolo
1Le emissioni dirette e indirette e quelle a monte e a valle devono essere calcolate e documentate separatamente.
2Le emissioni di gas serra devono essere calcolate sulla base delle attuali conoscenze scientifiche. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) pubblica raccomandazioni al riguardo.
3Per il calcolo dell’effetto riscaldante dei gas serra sul clima devono essere utilizzati i valori in CO2 equivalenti secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del 30 novembre 20123 sul CO2.
Art. 4 Ulteriori emissioni a impatto climatico del traffico aereo
1L’Ufficio federale dell’aviazione civile comunica all’UFAM, a cadenza annuale, le emissioni di ossidi di azoto, particelle di fuliggine e composti ossidati dello zolfo generate dall’esercizio di aeromobili nella troposfera superiore e nella stratosfera inferiore a seguito del rifornimento di carburanti in Svizzera.
2L’impatto climatico delle emissioni di cui al capoverso 1 è calcolato prendendo in considerazione le attuali conoscenze scientifiche e le disposizioni internazionali.
3L’UFAM pubblica ogni anno i risultati del calcolo di cui al capoverso 2.
Capitolo 2: Cronoprogrammi e aiuti finanziari
Sezione 1: Cronoprogrammi
Art. 5 Cronoprogrammi per imprese
I cronoprogrammi per imprese devono comprendere almeno:
a. un bilancio di tutte le emissioni dirette e indirette;
b. una descrizione degli impianti e dei processi esistenti che sono rilevanti per il clima;
c. una descrizione delle soluzioni tecniche che possono portare alla riduzione delle emissioni di gas serra o all’impiego di tecnologie a emissioni negative (NET);
d. i provvedimenti concreti per la riduzione delle emissioni di gas serra o l’impiego di NET che consentono il raggiungimento dell’obiettivo;
e. un percorso di riduzione di regola lineare per le emissioni dirette e indirette, che si orienti ai valori indicativi di cui all’articolo 4 LOCli e obiettivi intermedi per gli anni 2030 e 2040;