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Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 19 pagine

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Ordinanza sulla protezione del clima «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 11 Forma e procedura per l’erogazione degli aiuti finanziari

1Gli aiuti finanziari sono accordati sotto forma di contributi d’investimento o contributi d’esercizio.

2Gli aiuti finanziari sono accordati su domanda o mediante bandi di concorso.

3I requisiti relativi al bando di concorso sono disciplinati nell’allegato 2 numero 2.

Art. 12 Domanda

1La domanda di aiuti finanziari dev’essere presentata all’UFE al più tardi entro il 1º settembre 2030.

2Le imprese o gli stabilimenti d’impresa possono costituirsi in raggruppamenti. Devono designare un rappresentante.

3La domanda deve contenere informazioni su quanto segue:

a. il tipo e il grado d’innovazione dei provvedimenti;

b. la fase di sviluppo dei provvedimenti;

c. la riduzione perseguita delle emissioni di gas serra o l’entità delle emissioni negative perseguite presso l’impresa, presso gli stabilimenti d’impresa o presso terzi in un processo diretto a monte o a valle in tonnellate di CO2eq;

d. i costi computabili del provvedimento;

e. i costi supplementari del provvedimento rispetto a quelli delle tecniche convenzionali, tenuto conto dei costi d’esercizio;

f. il rapporto della riduzione delle tonnellate di CO2eq o dell’ottenimento delle tonnellate di emissioni negative rispetto all’entità dell’aiuto finanziario;

g. eventuali incentivi ottenuti sotto altre forme;

h. eventuali obiettivi intermedi nel caso di provvedimenti particolarmente dispendiosi in termini di costi; e

i. le conseguenze positive e negative dei provvedimenti sul carico inquinante e sul consumo di risorse naturali.

4Insieme alla domanda dev’essere presentato il cronoprogramma determinante.

5La domanda deve inoltre soddisfare i requisiti di cui all’allegato 2 numero 1.

6Se il provvedimento riguarda processi direttamente a monte e a valle o l’utilizzo temporaneo del CO2 catturato, la domanda deve contenere una dichiarazione di consenso dei terzi interessati per quanto riguarda l’attuazione del provvedimento e gli obblighi di comunicazione, con riserva dell’allegato 2 numero 4.3.

7È possibile richiedere ulteriori informazioni ai richiedenti, se queste sono necessarie per la valutazione della domanda.

Art. 13 Ammontare degli aiuti finanziari

1Gli aiuti finanziari per i contributi d’investimento e d’esercizio ammontano al 50 per cento al massimo dei costi computabili;