Progetto

Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 19 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

Ordinanza sulla protezione del clima «%ASFF_YYYY_ID»

2Se nei cronoprogrammi sono indicate le emissioni a monte e a valle, occorre tenere in considerazione le emissioni rilevanti e strutturarle secondo le categorie di cui all’allegato 1.

3Gli operatori di aeromobili possono indicare nel cronoprogramma anche l’impatto climatico dell’esercizio di aeromobili nella troposfera superiore e nella stratosfera inferiore a seguito del rifornimento di carburanti in Svizzera.

4I cronoprogrammi vengono aggiornati in caso di condizioni mutate o almeno ogni cinque anni.

Art. 9 Consulenza

1L’Ufficio federale dell’energia (UFE) registra consulenti per la consulenza specialistica secondo l’articolo 5 capoverso 3 LOCli e mette a disposizione tutte le informazioni necessarie per l’elaborazione dei cronoprogrammi in un formato pubblicamente accessibile.

2Esso pubblica un elenco dei consulenti abilitati. L’elenco contiene in particolare nome, dati di contatto e settori di attività.

Sezione 2: Promozione di tecnologie e processi innovativi

Art. 10 Provvedimenti meritevoli di promozione

1Vengono accordati aiuti finanziari alle imprese o agli stabilimenti d’impresa per i provvedimenti finalizzati all’impiego di tecnologie e processi innovativi, se i provvedimenti soddisfano i requisiti di cui all’allegato 2 numeri 3–5 e sono previsti nell’ambito di un cronoprogramma per l’attuazione.

2Un aiuto finanziario può essere accordato ai gestori che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) secondo la legge sul CO24 o che hanno assunto un impegno di riduzione se:

a. un partecipante al SSQE dimostra che i costi dei provvedimenti sono così elevati da renderne sproporzionata l’attuazione anche in una prospettiva di lungo periodo e che i provvedimenti non verrebbero realizzati senza l’aiuto finanziario;

b. un gestore dimostra di rispettare il suo impegno di riduzione secondo gli articoli 67 o 68 dell’ordinanza sul CO25 anche senza tenere conto dell’effetto del provvedimento promosso.

3Non vengono accordati aiuti finanziari per i provvedimenti che offrono solo un contributo ridotto al raggiungimento del saldo netto delle emissioni pari a zero oppure che non corrispondono alla politica energetica o climatica della Confederazione.

4 RS 641.71

5 RS 641.711