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Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 19 pagine

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Ordinanza sulla protezione del clima «%ASFF_YYYY_ID»

b. i costi d’investimento non più ammortizzabili nel caso di capacità di accumulo insufficiente.

4La copertura è esclusa:

a. se l’efficienza di stoccaggio non è raggiunta per motivi tecnici;

b. per le sonde geotermiche.

Art. 21 Domanda

1La domanda di copertura dev’essere presentata all’UFE al più tardi al momento della presentazione della domanda di autorizzazione edilizia.

2La domanda deve comprendere tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

Art. 22 Obbligo d’informare e di diligenza

1Chiunque abbia ottenuto una copertura deve

a. riferire periodicamente in merito allo stato del progetto e alla situazione sul fronte dei rischi;

b. consentire di effettuare verifiche.

2È necessario comunicare senza indugio all’UFE:

a. la messa in servizio delle opere infrastrutturali assicurate;

b. variazioni sostanziali delle basi su cui poggia la copertura.

3Chiunque ottenga una copertura deve adottare tutti i provvedimenti richiesti dalle circostanze per evitare un danno o attenuarlo.

Art. 23 Insorgenza del rischio

1In caso di insorgenza di un rischio coperto, questo deve essere notificato all’UFE entro 60 giorni dal momento in cui se ne viene a conoscenza.

2Devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per la verifica del danno. L’UFE può richiedere ulteriori documenti e informazioni.

3Una copertura accordata non viene prestata se:

a. il rischio d’investimento è subentrato a causa di difetti nella pianificazione, nella realizzazione o nell’esercizio;

b. il rischio è subentrato per colpa propria;

c. la messa in servizio non avviene in modo tempestivo; o

d. i costi computabili coperti (art 19 cpv. 3 e art. 20 cpv. 3) sono già inclusi in finanziamenti pubblici di altro tipo.